Ved. anche: Compensi (onorari professionali)

Limitatamente a quei rapporti soggetti agli obblighi di invio dati al Sistema Tessera Sanitaria, i medici non sono obbligati ad emettere la fattura elettronica.

Le seguenti prestazioni sono esenti da i.v.a. (articolo 10 D.P.R. 633/1972)
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie; 
b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;  

c)   il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti 
di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività 
o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari. 
Sono pertanto soggette ad iva le seguenti prestazioni:

  • perizie mediche (2)
  • rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell’istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un’azione giurisdizionale in relazione ad errori medici. (2)
  • esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all’assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato. (2)
  • analisi biologiche le affinità genetiche di individui (sentenza 14/09/2000-causa 384/98). (2)


    I.v.a.
destinatario della fattura     
 paziente  esente i.v.a. articolo 10 DPR 633/1972
centro medico - (prestazione sanitaria nei confronti di paziente)  esente i.v.a. articolo 10 DPR 633/1972
 ritenuta di acconto 20%
centro medico - (direzione sanitaria)  i.v.a. 22%
 ritenuta di acconto 20%

(1) solo se la  direzione tecnica affidata a  medico abilitato all’esercizio della professione (Risoluzione 39/E/2004 e sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00). 

 

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L’art. 10, n.18), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”. La disposizione deriva dal recepimento nella normativa nazionale di quanto previsto dall’art.13, parte A, n.1, lett. c) della sesta  Direttiva (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) che 
dispone che gli Stati membri esentano “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati”. 
Sull’argomento si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01) enucleando taluni principi e limitazioni nell’applicazione della suddetta disposizione comunitaria. 
Alla luce della interpretazione fornita dall’Organo di giustizia comunitaria, si ritiene opportuno, con la presente circolare fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all’interno dello Stato. 
2) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna (cause 307/01 e 212/01), pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna, ha affermato che il richiamato art. 13, parte A, n. 1, lett. c), non esenta l’insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione “di 
prestazioni mediche” che deve assumere, ai fini dell’esenzione, un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell’ambito di tali professioni. 
Secondo la Corte, l’esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute. 
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 10 settembre 2002-causa 141/00, 11 gennaio 2001-causa 76/99, 14 settembre 2000 causa n. 384), le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. 
Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a fini profilattici possono beneficiare dell’esenzione essendo ciò conforme all’obiettivo comune delle esenzioni previste dall’art. 13, n 1, lett. b) e c) della sesta direttiva  che è quello di ridurre il costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli. 
Al fine di delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia il loro scopo principale .“Pertanto -ad avviso della Corte- se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica”. 
Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell’esenzione le perizie mediche la cui realizzazione, sebbene “faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica, come l’esame fisico del paziente o l’esame della sua cartella clinica”, persegue “lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui”. 
Non costituiscono altresì, secondo la Corte, prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell’esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell’istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un’azione giurisdizionale in relazione ad errori medici. 
A giudizio della Corte, ai fini dell’esenzione, inoltre, non è rilevante che l’attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l’incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale, o che, in forza del diritto nazionale, le spese siano poste a carico di quest’ultimo; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l’esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute  della persona; ciò in quanto l’art. 13 della direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte in modo 
dettagliato. 
In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati, secondo il convincimento della Corte di giustizia, gli esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all’assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato. 
Non rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’esenzione le prestazioni mediche tese a stabilire con analisi biologiche le affinità genetiche di individui (sentenza 14/09/2000-causa 384/98). 
Diversamente, a parere dell’organo di giustizia comunitario, possono fruire dell’esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute:  
a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie; 
b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;  
c)   il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti 
di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività 
o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari. 
3) Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di 
Giustizia. 
La sesta direttiva n. 77/388/CEE -in materia di armonizzazione delle 
legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari- stabilisce 
un sistema di applicazione dell’IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla 
Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella 
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 circolazione dei beni e dei servizi. Tale sistema comporta che gli Stati membri 
hanno l’obbligo di uniformare i propri ordinamenti alle regole dettate dalla citata 
direttiva. 
In tale contesto, improntato a criteri di uniformità, è pertanto necessario 
applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze 
in rassegna, anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall’Italia; in caso 
contrario infatti, l’Italia, in considerazione degli obblighi assunti in ambito 
comunitario, si esporrebbe al rischio di procedure d’infrazione per violazione 
della sesta direttiva. 
In particolare le sentenze del 20 novembre 2003, intervenendo sul significato 
normativo dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, 77/388/CEE, 
rendono indispensabile una rilettura del sistema di esenzione previsto dall’art. 10, 
n. 18), del Dpr n. 633 del 1972, al fine di limitarne l’ambito di applicazione. 
Peraltro la generica formulazione di detta norma si presta alla soluzione 
ermeneutica offerta dalla Corte di giustizia in questione e non rende necessario 
l’intervento correttivo del legislatore nazionale. 
4) Art 10, n. 18), del 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di applicazione 
dell’esenzione. (Criterio dello scopo principale della prestazione). 
Come già detto, in ambito nazionale l’individuazione delle prestazioni 
mediche e paramediche esenti è operata dall’art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972, 
che fa riferimento alle “prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione 
rese alla persona”. 
Al riguardo tenendo conto, in particolare, della nozione di “prestazione 
medica” elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso, l’ambito di 
applicazione dell’esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle 
prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è 
quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo 
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 in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico 
eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. 
In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell’esenzione IVA tutte 
le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si rende 
necessario individuare nell’ambito di tali professioni le prestazioni non 
riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di 
Giustizia. 
Poiché l’interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una  
prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da 
IVA, non risulta in alcun modo intaccato il principio – che inerisce l’aspetto 
soggettivo - espresso dalla lettera c) dell’art. 13), della sesta direttiva, in base al 
quale la individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli 
Stati. Pertanto deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata 
dall’art. 10, n.18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica 
e paramedica può essere esente dall’IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a 
vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive 
modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 
maggio 2002. 
L’elemento di novità che deriva dal contesto delineato dai giudici comunitari, 
riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie 
mediche. 
Considerato che l’adozione di un criterio indefinito e talune volte non 
facilmente verificabile qual è “lo scopo principale della prestazione” può 
comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme 
applicazione dell’esenzione, al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in 
relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti, si ritiene utile fornire 
una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all’art. 10 n. 18) 
del DPR 633/1972. 
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 5) Prestazioni di medicina legale 
In generale vanno escluse dall’esenzione le attività rese dai medici 
nell’ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso 
l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame della cartella clinica al fine di 
soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale 
altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute. 
Non possono beneficiare dell’esenzione pertanto le consulenze medico legali 
concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una 
pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della 
preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di 
quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (esempio: prestazioni dei 
medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzate 
alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da 
parte di una impresa assicurativa; sono altresì escluse dall’esenzione le perizie 
tese a stabilire con analisi biologiche l’affinità genetica di soggetti al fine 
dell’accertamento della paternità. 
Si ritiene opportuno esaminare più in dettaglio le seguenti ipotesi particolari 
sottoposte all’esame della scrivente. 
5.1 Riconoscimento cause di servizio 
Gli accertamenti medico-legali effettuati dall’INAIL, sulla base di 
convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi, 
connessi alle istanze di riconoscimento di “cause di servizio” presentate da 
lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta 
o permanente, devono essere assoggettati ad IVA. 
Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di 
benefici economici nei confronti del personale e non finalizzate alla tutela della 
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 salute di detto personale. Qualora tuttavia l’INAIL renda, sulla base delle 
convenzioni, prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione, 
queste fruiscono dell’esenzione: è il caso dei controlli medici eseguiti sui 
lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l’idoneità fisica, cioè se lo 
stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro 
al lavoro. 
5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in        
       relazione alle istanze di pensione di invalidità. 
La Commissione medica di verifica istituita presso il Ministero 
dell’economia e finanze (Direzione centrale degli Uffici locali e dei servizi del 
tesoro) svolge attività di consulenza medico legale in relazione alle richieste di 
pensione di invalidità. I componenti della Commissione possono essere 
dipendenti di altri enti o liberi professionisti. 
Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione 
dai medici dipendenti, non titolari di una posizione IVA in relazione ad una 
attività di lavoro autonomo, non si pone alcun problema di IVA, atteso che ai 
sensi dell’art.50, c.1, lettera f) del TUIR, il rapporto intrattenuto determina un 
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come tale completamente 
estraneo all’ambito di applicazione dell’IVA. 
Le prestazioni rese dai medici libero professionisti non possono 
beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 10 del DPR n. 633 in quanto non hanno 
per scopo principale quello di tutelare, nonché di mantenere o ristabilire la salute 
di una persona ma quello di fornire un parere medico al fine di sostenere o 
invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o di 
guerra. Le prestazioni in discorso vanno pertanto assoggettate ad IVA con 
applicazione dell’aliquota ordinaria del 20%. 
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 Si fa presente che ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir, come 
modificato dall’art. 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i 
compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per l’esercizio di 
pubbliche funzioni, nel cui ambito devono comprendersi anche le partecipazioni 
a commissioni istituite sulla base di norme di legge, costituiscono redditi di 
lavoro autonomo se la prestazione è resa da soggetti titolari di partita IVA
Anteriormente alla richiamata modifica normativa, in vigore dal 1° 
gennaio 2004, i compensi percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni 
costituivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché resi da 
professionisti. Le relative prestazioni, pertanto, non essendo rilevanti ai fini 
dell’IVA non erano soggette all’obbligo di fatturazione. 
5.3 Commissioni mediche locali patenti di guida. 
Le Commissioni mediche locali patenti di guida (organismi dei Ministeri 
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) hanno il compito di valutare 
l’idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente 
pericolose per la guida, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del codice della strada 
(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 
Il regolamento di esecuzione del codice della strada pone a carico degli 
utenti il versamento di “diritti” per le operazioni di competenza delle 
commissioni, che verranno destinati in parte al pagamento dei gettoni di 
partecipazione dei componenti e, in parte alle spese di funzionamento delle 
commissioni. 
In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero 
professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino 
nell’ambito applicativo dell’esenzione in quanto lo scopo principale non consiste 
nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla guida, ma nella tutela 
preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni 
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 fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l’incolumità della 
collettività attraverso la guida di autoveicoli. 
Il rilascio della patente avverrà solo a seguito del superamento dell’esame 
di guida. 
Per quanto concerne l’attività svolta dalla Commissione nei confronti 
degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai fini dell’IVA in quanto 
attiene all’esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge. Le somme 
dovute dagli utenti, non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi di 
natura commerciale, non devono essere, pertanto, gravate da imposta
Devono essere altresì ricondotte all’esenzione IVA le ordinarie visite 
mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da 
disabilità. 
6) Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia 
I medici di famiglia esercitano in connessione alle prestazioni cliniche una 
serie di prestazioni cui sono tenuti su richiesta del cittadino e a fronte delle quali, 
in taluni casi, ricevono il pagamento di una parcella. I medici di famiglia, inoltre, 
sono tenuti a rilasciare certificati sulla base di apposite disposizioni normative, 
senza percepire compensi. 
Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA, quando rese dietro 
pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia 
nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle 
attività di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai 
propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, 
intesa anche come prevenzione. 
A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti prestazioni che hanno 
quale scopo principale la tutela della salute anche se, in taluni casi, possono 
fornire a terzi elementi istruttori: 
• certificati per esonero dalla educazione fisica; 
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 • certificazione di idoneità per attività sportiva; 
• certificati per invio di minori in colonie o comunità;  
• certificati di avvenuta vaccinazione. 
Le indicate certificazioni, rese a seguito di apposito esame clinico da parte 
del medico, non hanno come finalità principale quella di consentire a determinati 
soggetti di prendere una decisione, intervenendo pertanto nel processo 
decisionale altrui. Ad esempio i certificati di buona costituzione fisica richiesti 
per intraprendere una attività sportiva, realizzano lo scopo principale di tutelare 
in via preventiva la salute dei cittadini, sia come singoli che come collettività, nei 
luoghi dove vengono esercitate attività collettive sportive, didattiche, di lavoro. 
Al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui lo scopo della 
prestazione è ben individuato, per usufruire dell’esenzione da IVA occorre che 
sia menzionata la finalità principale –di tutela della salute- della certificazione 
richiesta. In difetto di tale dichiarazione infatti le certificazioni vanno 
assoggettate ad IVA in quanto le esenzioni previste dall’art. 10 in questione, in 
conformità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, devono essere 
interpretate restrittivamente costituendo una deroga al principio generale 
dell’assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un 
soggetto passivo. 
Non rientrano, invece,  nell’ambito applicativo dell’esenzione le 
prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del 
richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio 
amministrativo o economico.  
Ad esempio : 
• Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; 
• Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; 
• Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; 
•  Certificazione per riconoscimento di invalidità civile. 
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 I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate 
prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell’attività 
esercitata. Dette prestazioni non rilevano ai fini IVA in quanto non si realizzano i 
presupposti per l’applicazione dell’imposta. 
Si tratta ad esempio di: 
• dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; 
• denunce penali o giudiziarie; 
• denunce di malattie infettive e diffusive;  
• notifica dei casi di AIDS;  
• denuncia di malattia venerea; 
• segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;  
• denuncia di intossicazione da antiparassitario; 
• denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;  
• certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza 
per malattia. 
7) Prestazioni del medico competente 
Le prestazioni rese dal medico competente nell’ambito della sua attività di 
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del Decreto legislativo 19 
settembre 1994,  n. 626,  sono esenti da IVA ai sensi dall’art.  6 della legge n. 
133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181). Tale disposizione risulta conforme 
ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario 
protetto attraverso l’attività posta in essere dal medico competente  è la salute dei 
lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell’ambiente di lavoro. 
8) Prestazioni di chirurgia estetica 
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 Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto 
sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve 
la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. 
Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta 
dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti 
stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle 
persone. 
9) Prestazioni intramoenia 
Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi richiamati, 
in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la prestazione del 
medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es. medicina legale), 
deve essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario opera in 
regime di intra-moenia. In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un 
rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è 
formalmente resa al paziente dall’ente di cui il medico è dipendente. 
Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con applicazione 
dell’IVA al 20%. 
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti 
istruzioni.

 

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