1. Definizione e inquadramento normativo: cos’è un compenso professionale
Per i liberi professionisti, i compensi (o onorari) rappresentano i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di lavoro autonomo. Si tratta della base imponibile sia ai fini IRPEF che IVA, oltre che per il versamento dei contributi previdenziali.
- Principali riferimenti normativi:
- Articolo 53 - Redditi di lavoro autonomo TUIR (DPR 917/1986) – definisce il reddito di lavoro autonomo come quello derivante dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.
- Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo TUIR (DPR 917/1986) – determina il reddito secondo il principio di cassa;
- Articolo 3 - Prestazioni di servizi e Articolo 5 - Esercizio di arti e professioni DPR 633/1972 (Legge IVA) – regola l’applicazione dell’IVA alle prestazioni professionali;
- Articolo 10 - Operazioni esenti dall'imposta DPR 633/1972 (Legge IVA) – esenzione dall’applicazione dell’IVA per le prestazioni sanitarie;
- Articolo 21 - Fatturazione delle operazioni DPR 633/1972 (Legge IVA) – contenuto della fattura;
- Articolo 2233 - Compenso Codice civile – prevede che il compenso sia determinato consensualmente, o in mancanza, secondo tariffe o usi.
2. Principio di cassa: quando il compenso è tassabile
Il compenso è fiscalmente rilevante solo al momento dell'incasso, secondo il principio di cassa.
Gli incassi si intendono conseguiti:
- se con assegno: al momento della consegna del titolo, a nulla rilevando la data del versamento sul proprio c/c (postale o bancario);
- se con bonifico: al momento della disponibilità della somma, a nulla rilevando la data della valuta sul proprio c/c.
In caso di cessaione di attività, prima di richiedere la cancellazione della partita i.v.a., è necessario fatturare tutte le prestazioni rese anche se non ancora incassate (Agenzia delle Entrate Risposta Interpello 344/2021).
3. Obblighi fiscali: fatturazione e IVA
Ogni compenso percepito deve essere:
- Fatturato con indicazione precisa (e non generica) della prestazione effettuata e applicazione dell’aliquota IVA (di norma 22%) salvo esenzioni (Articolo 10 DPR 633/1972, es. prestazioni sanitarie).
- Registrato nei registri IVA (per chi non è in regime forfettario).
- Assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% se il committente è un sostituto d’imposta (Articolo 25 DPR 600/1973).
Attenzione: anche in caso di prestazioni occasionali, oltre € 5.000 € annui, possono scattare obblighi contributivi.
➡️ Per approfondimenti, leggi anche la sezione:
Onorari operatori sanitari
4. Sconti, Riduzioni e Omaggi: Come gestirli
Se si concede uno sconto o si effettua una prestazione gratuita, occorre:
- Indicare in fattura lo sconto applicato (anche totale, in caso di omaggio).
- Motivare la riduzione (es. “sconto commerciale”, “prestazione a titolo gratuito per finalità promozionali”).
➡️ Per approfondire, leggi anche la sezione: Prestazioni professionali gratuite
5. Compensi determinati per legge o tariffa
Per alcune categorie (es. avvocati, notai, ingegneri) esistono:
- Parametri ministeriali (D.M. 55/2014 per gli avvocati, D.M. 17/06/2016 per ingegneri e architetti).
- Le tariffe possono fungere da base per la liquidazione giudiziale dei compensi o per contratti con la PA.
È comunque sempre possibile accordarsi liberamente con il cliente, purché il compenso sia proporzionato alla prestazione e documentato.
6. Giurisprudenza e prassi
· Cass. civ. sez. V, sent. n. 19334/2017 – ribadisce il principio per cui i compensi si tassano per cassa, anche se la prestazione è stata eseguita in anni precedenti.
· Ris. Agenzia Entrate n. 63/E/2007 – chiarisce che anche i compensi percepiti in natura o per conto terzi concorrono a formare il reddito.
· Risp. Agenzia Entrate interpello 20.01.2026, n. 13: I compensi spettanti a un artista musicale, derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, mantengono la natura di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR, anche se incassati da una società tramite mandato all’incasso. La circostanza che i flussi siano riscossi da soggetti terzi (quali SIAE o altre collecting societies) non incide sulla qualificazione reddituale, poiché l’autore conserva la piena titolarità dei diritti d’autore.
· Cass. civ. n. 3744/2018 – in mancanza di accordo scritto, il compenso può essere desunto dai parametri professionali vigenti.
Cass. civ. Sez. V, Sentenza n. 10075/2017 – una fattura con descrizione generica non costituisce prova idonea a dimostrare l’effettività dell’operazione, né consente la deducibilità del costo o la detrazione dell’IVA.
Conclusioni
La corretta gestione dei compensi professionali è cruciale per ogni libero professionista. Dal momento dell'incasso all'emissione della fattura, ogni passaggio ha implicazioni fiscali e previdenziali. È importante affidarsi a un commercialista per:
- Ottimizzare il carico fiscale
- Evitare errori nei versamenti e nelle dichiarazioni
- Documentare correttamente sconti e omaggi.
Approfondimenti
Lo studio legale deve sempre emettere la propria fattura solo ed esclusivamente nei confronti dei propri clienti anche nel caso di pagamento effettuato da un altro soggetto.
Ciò in quanto solo nei confronti di questi soggetti esiste un rapporto sinallagmatico (soggetto che ha beneficiato della prestazione).
L'Articolo 21 - Fatturazione delle operazioni del D.P.R. 633/1972 alla lettera e) della comma 2, (Legge i.v.a.) prevede espressamente che vanno indicati i dati della " .... ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, ..".
Tuttavia, agli effetti dell'IRPEF il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell'assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.
note:
La Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III chiarisce che agli effetti dell'IRPEF il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell'assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Agli effetti dell'I.V.A. il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte, é tenuto anche al pagamento dell'imposta a queste relative. L'avvocato é obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia perciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente. Unica deroga si ha nella ipotesi in cui il soggetto vincitore é soggetto di imposta e la vertenza inerisce all'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione ed ha quindi titolo di recuperare l'imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario ed alle spese processuali, e non anche quello relativo all'IVA che vi afferisce essendo questo ultimo dovuto per rivalsa del proprio cliente.
Costituisce compenso imponibile ai fini del reddito professionale il compenso extra riconosciuto agli avvocati per il buon esito di una causa (il cd «palmario») (Cass., Sez. Un., 8.6.2023, n. 16252).