1. Definizione e inquadramento normativo
Il leasing non è espressamente disciplinato nel Codice Civile, ma è riconosciuto come contratto atipico ex art. 1322 c.c
La cessione del contratto di leasing (mobiliare o immobiliare) consiste nella sostituzione dell’utilizzatore originario con un terzo, con il consenso della società di leasing.
La cessione del leasing è ammessa, purché vi sia il consenso della società concedente e, comunque:
- non si configura una vendita, ma una modifica soggettiva del contratto.
- la cessione può comportare conguagli economici (rimborso canoni versati, valore residuo): non si tratta di compensi professionali, ma di poste patrimoniali tra cedente e cessionario.
- Principali riferimenti normativi:
- Articolo 53 - Redditi di lavoro autonomo TUIR (DPR 917/1986) – principi generali sul reddito di lavoro autonomo
- Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo TUIR (DPR 917/1986) – determina il reddito secondo il principio di cassa;
- Articolo 54 bis - Plusvalenze e altri proventi TUIR (DPR 917/1986) – in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'Articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno;
- Articolo 3 - Prestazioni di servizi e Articolo 5 - Esercizio di arti e professioni DPR 633/1972 (Legge IVA) – regola l’applicazione dell’IVA alle prestazioni professionali;
- Articolo 10 - Operazioni esenti dall'imposta DPR 633/1972 (Legge IVA) – esenzione dall’applicazione dell’IVA per le prestazioni sanitarie;
- Articolo 21 - Fatturazione delle operazioni DPR 633/1972 (Legge IVA) – contenuto della fattura;
- Articolo 1322 - Autonomia contrattuale c.c. – Autonomia contrattuale: le parti possono concludere contratti anche diversi da quelli tipici previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
- Articolo 1406 – Nozione c.c. – Cessione del contratto: "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, purché l’altra parte vi consenta.";
- Articolo 1407 - Forma c.c. – Effetti tra le parti originarie: Il cedente resta obbligato solidalmente con il cessionario per le prestazioni dovute all’altra parte, salvo patto contrario.
- Articolo 1408 - Rapporti fra contraente ceduto e cedente c.c. – Effetti verso il contraente ceduto: la cessione ha effetto nei confronti dell’altro contraente solo quando questi vi ha consentito.
2. Principio di cassa: quando il compenso è tassabile
Il compenso è fiscalmente rilevante solo al momento dell'incasso, secondo il principio di cassa.
Gli incassi si intendono conseguiti:
- se con assegno: al momento della consegna del titolo, a nulla rilevando la data del versamento sul proprio c/c (postale o bancario);
- se con bonifico: al momento della disponibilità della somma, a nulla rilevando la data della valuta sul proprio c/c.
In caso di cessazione di attività, prima di richiedere la cancellazione della partita i.v.a., è necessario fatturare tutte le prestazioni rese anche se non ancora incassate (Agenzia delle Entrate Risposta Interpello 344/2021).
3. Obblighi fiscali: fatturazione e IVA
Il compenso percepito deve essere:
- Fatturato con indicazione precisa (e non generica) della prestazione effettuata e applicazione dell’aliquota IVA (di norma 22%) .
- Registrato nei registri IVA (per chi non è in regime forfettario).
6. Giurisprudenza e prassi
- Cass. Civ. n. 5433/2001 – la cessione del leasing è una modifica contrattuale e non configura una cessione d’azienda, salvo cessione contestuale di beni/immobili e licenze.
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 2008 – chiarisce la tassazione degli importi pattuiti tra cedente e subentrante come plusvalenze o poste patrimoniali, distinte dai compensi professionali.
- Risp. Agenzia delle Entrate 13.07.2020 n. 209 - Cessione del contratto di leasing nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- Cass. Civ. n. 3201/2020 – il professionista ha diritto al compenso pattuito anche se la cessione del leasing non va a buon fine, se ha svolto la prestazione richiesta.
Conclusioni
La corretta gestione dei compensi professionali è cruciale per ogni libero professionista. Dal momento dell'incasso all'emissione della fattura, ogni passaggio ha implicazioni fiscali e previdenziali. È importante affidarsi a un commercialista per:
- Ottimizzare il carico fiscale
- Evitare errori nei versamenti e nelle dichiarazioni
- Documentare correttamente sconti e omaggi.
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