Definizione

La voce comprende i costi sostenuti dal libero professionista per il riscaldamento dei locali destinati all’esercizio dell’attività.
Sono spese inerenti al funzionamento e al comfort dello studio o ufficio, e pertanto rientrano tra i costi di esercizio deducibili e con IVA detraibile.

Deducibilità

  • TUIR (D.P.R. 917/1986) Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi  → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.”
    “Per locali a uso promiscuo è deducibile il 50% delle spese sostenute.”
    Sono pertanto deducibili nella misura del:
    - al 100% se l’utenza è esclusivamente professionale;
    - al 50% se l’utenza è promiscua.
    secondo il principio di cassa (nell'anno in cui sono sostenute), in quanto funzionali all’attività. 

Esempi di costi deducibili

  • Fatture per la fornitura di gas metano o GPL destinato al riscaldamento dei locali.

  • Spese condominiali per riscaldamento centralizzato, ripartite per millesimi o consumo.

  • Canoni per contratti di fornitura di gas con contatore intestato al professionista.

  • Rifornimenti di combustibile liquido (gasolio) per caldaie autonome a uso professionale.

  • Consumi di pompe di calore/climatizzatori a ciclo caldo, se l’energia elettrica è dedicata allo studio.

  • Costi per stufe professionali in locali non serviti da impianti fissi.

Limiti alla deducibilità

  • In caso di utenza ad uso promiscuo (abitazione - studio professionale) il costo è deducibile nella misura del 50%.

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE10 - Spese relative agli immobili.

I.V.A. 

L’IVA applicata sulla bolletta elettrica è ordinariamente al 22%..

  • I.V.A. (D.P.R. 633/1972) Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi  “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.” In caso di uso promiscuo, la detrazione dell’IVA va riproporzionata (tipicamente al 50%).
    E' pertanto detraibile:
    - al 100% se l’utenza è esclusivamente professionale;
    - al 50% se l’utenza è promiscua

Giurisprudenza e Prassi

  • Agenzia delle Entrate - Circolare n. 38E del 23.06.2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili → Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. E’ corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

  • Cassazione n. 16035 del 29.07.2015 →  In caso di rinuncia ad addebitare la spesa ai colleghi condividendi, non è possibile dedurre l'intera quota in quanto si manifesterebbe una sorte di liberalità indiretta, che è pacificamente non deducibile.

Note

  • In caso di fornitura domestica condivisa (es. casa-studio), è prudente applicare deducibilità e detrazione al 50%.

  • Se la spesa è compresa nei costi condominiali, serve una ripartizione documentata per poter dedurre la quota.

  • La spesa deve essere tracciabile e documentata con fattura o bolletta intestata al professionista.

----------

Riepilogo

  • Tipologia di spesa Deducibilità IRPEF Detraibilità IVA Note
    Gas metano con contratto intestato ✅ 100% o 50% ✅ 100% o 50% In base all’uso esclusivo o promiscuo
    Spesa condominiale per riscaldamento ✅ Pro-quota ✅ Pro-quota Richiede dettaglio o riparto ufficiale
    Gasolio, GPL, bombole ✅ 100% o 50% ✅ 100% o 50% Se inerenti allo studio
    Energia elettrica per riscaldamento ✅ Vedi voce “energia elettrica” ✅ Idem In caso di pompe di calore/climatizzatori

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.