Gli iscritti agli ordini professionali devono versare i contributi previdenziali in base a quanto stabilito da ciascuna cassa di previdenza di appartenenza.
I contributi previdenziali dovuti sono i seguenti:
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Contributo soggettivo, calcolato in ragione percentuale sulla base del reddito professionale netto dichiarato ai fini I.r.pe.f. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – è comunque dovuto un importo minimo indipendentemente dal reddito professionale conseguito (alcune casse di previdenza prevedono una riduzione del minimo dovuto ad i neo iscritti).(1)
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Contributo integrativo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del volume di affari dichiarato ai fini IVA. (Imposta sul valore aggiunto). Detto contributo è ripetibile nei confronti dei committenti e varia dal 2% al 4% a seconda della cassa di previdenza di appartenenza. (2)
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Contributo maternità, dovuto in misura fissa ed è destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione della indennità di maternità per le libere professioniste. (1)
(1) trattasi di contributi previdenziali ed assistenziali e, come tali, costituiscono interamente oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente (Quadro P – modello Unico).
(2) L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata favorevolmente in merito alla richiesta avanzata dall’Epap di poter dedurre dal reddito (art. 10, comma 1,lett. e) del Tuir) il contributo integrativo minimo quando questo rimane effettivamente a carico dell’iscritto, totalmente nel caso di volume d’affari uguale a zero o unicamente per quella quota parte che prescinde dal volume d’affari realizzato e che non è suscettibile di rivalsa.