Il libro giornale deve indicare, secondo il codice civile, le operazioni effettuate giorno per giorno dall'impresa. (1)
I libri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei devono essere trascritti su supporti cartacei.
La tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza (2).
Marche da bollo:
A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale del libro giornale e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto,
Secondo quanto previsto dall’articolo 16 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 642/1972, per il libro giornale l’imposta di bollo è:
- di € 16,00 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono al pagamento della tassa di concessione governativa (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, consorzi e aziende di enti locali, enti pubblici);
- di € 32,00 ogni 100 pagine o frazione per tutti gli altri soggetti (ditte individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, Geie - Gruppo europeo di interesse economico, associazioni e fondazioni, enti morali).
L’imposta di bollo può essere alternativamente assolta mediante:
- pagamento ad intermediario convenzionato con l'agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato "Imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, articolo 16, Dpr 642/1972" (cfr. risoluzione 174/E del 31 ottobre 2001);
- applicazione marche da bollonell’ultima pagina numerata, da parte del Notaio o della Camera di Commercio territorialmente competente dove ha la sede legale il richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle imprese. Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede principale e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Riferimenti:
(1) Codice civile:
Articolo 2216 - Contenuto del libro giornale
Articolo 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili
(2) art. 7 comma 4-ter del DL 357/94