
Beneficiari
imprese esercenti l’attività di:
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, che rientrano nelle seguenti categorie:
a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; c) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
trasporto persone che rientrano nelle seguenti categorie:
a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
b) autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
c) autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
trasporto persone a fune in servizio pubblico.
Beneficio
Rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale ed è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati in ciascun trimestre.
Limite
-
Modalità di richiesta
Domanda da presentarsi al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche, previa abilitazione, tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Imposte dirette
Il credito non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) e non rileva per il calcolo delle quote degli interessi deducibili e degli altri componenti negativi ai fini del rapporto di cui all’articolo 61 e articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
I contribuenti che hanno ottenuto il credito di imposta devono però indicarne l’importo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui matura il credito e in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato; la mancata indicazione comporta la decadenza anche qualora una simile sanzione dalla normativa di riferimento non sia prevista espressamente, ma la si desuma dai continui rimandi alla legislazione vigente in materia (Cassazione sent. 34266/2021 depositata il 15.11.2021)
Termine
Entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo.
Spese escluse
A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
Limite di spesa
I crediti potranno, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
Documentazione richiesta
possesso di fatture comprovanti gli acquisti del gasolio per autotrazione.
Utilizzo del credito di imposta
Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato provvedimento l'istanza si considera accolta e il credito è utilizzabile,
- in compensazione (codice tributo 6740), utilizzando l’apposito modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241);
- entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è maturato per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del su citato termine di sessanta giorni.
I crediti non utilizzati in compensazione entro tale data potranno essere richiesti a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno (art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000), per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
In alternativa è possibile richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277(4).
Riferimento normativo:
art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95
art. 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241,D.P.R. n. 277/2000,
Note:
ved. anche Contributo in conto esercizio - credito di imposta carburante
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