Rientrano tra le spese accessorie:
-
Spese istruttoria;
-
Bolli;
-
Spese notarili.
Piano dei conti
-
-
Principi contabili
-
OIC 19 - Debiti [1]
Codice civile
Bilancio cee
-
Conto economico
-
C) Proventi e oneri finanziari
-
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate
-
-
-
Costo deducibile
-
--
I.r.a.p.
-
Costo deducibile
Agenzia delle Entrate
Note:
[1]
Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto il criterio di valutazione dei crediti, titoli e debiti al costoammortizzato. Tale criterio prevede l’inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo. In precedenza, i costi di transazione su finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, erano iscritti nelle Altre immobilizzazioni immateriali ai sensi dell’OIC 24 rivisto nel 2014. L’introduzione dell’istituto del costo ammortizzato ha determinato una modifica della disciplina relativa ai costi accessori su finanziamenti. L’OIC 19 rivisto nel 2016 prevede, infatti, che i costi accessori su finanziamenti relativi ai debiti valutati al costo ammortizzato siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato (i costi accessori relativi ai finanziamenti valutati al valore nominale sono iscritti, invece, tra i risconti attivi). Pertanto, la modifica normativa ha comportato l’eliminazione dall’OIC 24 dei costi accessori su finanziamenti dalla voce “Altre” immobilizzazioni immateriali.