
Nel caso di addebito al cliente di somme correttamente documentate (visure, bolli e diritti per deposito, ccgg, ecc.) anticipate in nome e per conto dello stesso:
- l'importo è esluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1) (2);
- se l'addebito è di importo pari o superiore a € 74,47 (ex lire 150.000), è necessario applicare l'imposta di bollo di € 2,00 (3); tuttavia " ... nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall'imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato ... " Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2021, n. 491.
(1)Sono soggette ad i.v.a. le spese non correttamente documentate (es. forfettariamente determinate, carburante) e quelle non sostenute in modo specifico in nome e per conto del cliente.
(2) Il professionista non può detrarre l'i.v.a. sulle spese anticipate in nome per conto.
(3) Ved. imposta di bollo su fatture elettroniche