Definizione
Gli interessi passivi rappresentano il costo sostenuto dal libero professionista per:
- l’utilizzo di capitali di terzi, in particolare finanziamenti bancari, mutui, scoperti di conto, leasing, e altri strumenti creditizi utilizzati per finanziare l’attività professionale;
- il pagamento dilazionato di un debito.
Deducibilità
Sono deducibili solo se inerenti all’attività e non riconducibili a debiti personali.
- TUIR (D.P.R. 917/1986) Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.”
Esempi di costi deducibili
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mutui per acquisto o ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento della professione;
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leasing operativo o finanziario di attrezzature professionali;
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anticipazioni bancarie, fidi e castelletti collegati a conti correnti intestati all’attività;
- pagamento dilazionato fornitori per dilazioni di pagamento;
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pagamento su acquisti rateali di beni professionali o software;
Limiti alla deducibilità
- gli interessi pagati per ravvedimento seguono il trattamento fiscale dell'obbligazione principale; pertanto, nel caso di lavoro autonomo, l'indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili (AE Risp. 03.05.2025 n. 56)
- non sono deducibili gli interessi:
- versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA (art. 66, comma 11 D.L. n. 331 del 1993);
- gli interessi di mora per omesso o ritardato pagamento (es. ravvedimento operoso).
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE13 - Interessi passivi.
I.V.A.
- I.V.A. (D.P.R. 633/1972) - Articolo 15 - Esclusione dal computo della base imponibile comma 1, n. 1:..→ esclusione dalla base imponibile le somme versate “a titolo di interessi moratori o per dilazione di pagamento”. Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardio altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Giurisprudenza - prassi
- Circolare 28/E del 4 agosto 2006: Gli interessi passivi sono deducibili se sostenuti in relazione all’attività professionale.
- Risposta interpello 56/2025: Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo:
La qualificazione di ''interessi moratori'' attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.
Note
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Tipologia Deducibilità Note Finanziamenti bancari ✅ Integrale se inerente Mutuo per immobile strumentale ✅ Integrale Se documentato Leasing ✅ Quota interessi separabile Interessi verso fornitori ✅ Integrale Se riferiti ad acquisti per l’attività Rateizzazione imposte ✅ Integrale Se riferita a tributi professionali deducibili Ravvedimento imposte ❌ Non deducibile Mora su imposte o sanzioni ❌ Non deducibile È penalità, non interesse