Autovetture, autocaravan , ciclomotori e motocicli [Acquisto]

Contabilità

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Definizione

Sono beni ammortizzabili (beni durevoli utilizzati dall’impresa per più anni).
Rientrano in questa voce le spese sostenute per l’acquisto di veicoli a motore utilizzati, anche solo in parte, nell’ambito dell’attività professionale: autovetture, motocicli, ciclomotori e autocaravan.
Il costo di acquisto include:
- il valore originario effettivamente sostenuto per l’acquisizione;
- l’onere per la parte d’imposta sul valore aggiunto indetraibile;
- alcuni costi accessori d’acquisto: immatricolazione.

Deducibilità

I beni ammortizzabili sono beni durevoli utilizzati dall’impresa per più anni, come macchinari, impianti, attrezzature, automezzi, computer o immobili strumentali.

Quando un’azienda acquista un bene ammortizzabile, il suo costo non viene imputato interamente come spesa nell’anno di acquisto, perché il bene sarà utilizzato per un periodo di tempo pluriennale.

Per questo motivo, il costo di acquisto viene ripartito nel tempo attraverso le quote di ammortamento. Questo processo prende il nome di ammortamento.

In pratica:

  • l’azienda acquista il bene → registra il costo tra le attività patrimoniali;

  • ogni anno imputa a conto economico una parte del costo → la quota di ammortamento;

  • questo avviene per tutta la vita utile del bene.

Le quote di ammortamento sono la parte del costo del bene che viene attribuita a ciascun esercizio (anno) di utilizzo.

Rappresentano:

  • la “consumazione economica” del bene nel tempo;

  • il costo annuale legato all’uso del bene;

  • una componente negativa di reddito (costo) nel bilancio d’esercizio.

TUIR (D.P.R. 917/1986) 

  • Art. 102 Ammortamento dei beni materiali. comma 1 lettera b e b bis:
    → ... la deducibilità è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi
  • Articolo 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis):
    1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di ... omissis ..., arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
    a) per l'intero ammontare relativamente:
    1) ... omissis ...
    2) ... omissis ...
    b) ... omissis .... Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità é ammessa, nella misura del 20% , limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività é svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità é consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli, € 2.065,83  per i ciclomotori;
    b-bis) nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Esempi di costi deducibili

  • Autovetture (categoria M1)

  • Motocicli (motore >50 cc e velocità >45 km/h)

  • Ciclomotori (motore ≤50 cc e velocità ≤45 km/h)

  • Autocaravan (veicoli per trasporto e pernottamento)

Limite alla deducibilità

  • un solo veicolo (in caso di studio associato , un veicolo per ogni professionista associato).
     
    Mezzo Costo massimo deducibile Deducibilità IRPEF Ammortamento annuo
    Autovetture € 18.075,99 ✅ 20% 25% su base max
    Motocicli € 4.131,66 ✅ 20% 25%
    Ciclomotori € 2.065,83 ✅ 20% 25%
    Autocaravan Non deducibili ❌ 0%

    ⚠️ Se il costo del veicolo supera la soglia, la parte eccedente non è deducibile né ammortizzabile.

    ⚠️ La deducibilità del 20% si applica solo se il veicolo è intestato al professionista e iscritto tra i beni strumentali.

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Nel rigo RE7 - Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 516,46:

I.V.A.

Giurisprudenza - prassi

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Note

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