Ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili

Contabilità

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Definizione

Rientrano in questa voce le spese sostenute dal libero professionista per l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale (studi professionali, laboratori, locali operativi).
Le spese sono considerate inerenti all’attività se finalizzate a preservare o migliorare la funzionalità professionale degli spazi, aumentarne l’efficienza o adeguarli alle esigenze operative e normative.

Deducibilità

Le spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono detrabili secondo le specifiche regole fiscali previste per gli immobili strumentali, in base alla natura dell’intervento e alla disciplina del TUIR.

In particolare:

  • Sono deducibili in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, in base alla durata tecnica del beneficio economico dell’intervento (di norma attraverso quote di ammortamento).

  • Sono deducibili solo se:

    • effettivamente inerenti all’attività professionale;

    • documentate fiscalmente (fatture, ricevute, documentazione tecnica delle opere);

    • riferite ad immobili strumentali (o suscettibili di essere strumentali);

    • sostenute nel periodo d’imposta (principio di cassa).

Esempi di costi deducibili

  • Ristrutturazione interna dello studio (opere murarie, demolizioni, rifacimenti).

  • Ammodernamento impianti elettrici, idraulici o di climatizzazione.

  • Rifacimento pavimentazioni, tramezzature, infissi o serramenti.

  • Adeguamenti funzionali per l’accessibilità, la sicurezza o l’efficienza operativa.
  • Lavori di isolamento termico, adeguamento sismico o abbattimento barriere architettoniche.

  • Interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o SCIA.

  • Lavori effettuati su immobili in locazione, (nella misura eventualmente a carico del conduttore).

    Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura, piccole riparazioni), che restano integralmente deducibili nell’anno.

Limiti alla deducibilità

  • Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi; se relative a immobili utilizzati promiscuamente sono deducibili nella misura del 50%.

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE19 - Altre spese documentate  

  • Articolo 54 quinques - Spese relative ai beni mobili e immobili 
    comma 3 → Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50% del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

I.V.A. 

  • I.V.A. (D.P.R. 633/1972)Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”;

Giurisprudenza - prassi

  • .

Note

  • Le spese devono essere supportate da documentazione idonea (fatture, contratti, titoli edilizi).

  • In caso di interventi su immobili condivisi, è raccomandabile specificare la quota relativa all’attività.

  • È possibile optare per l’annotazione delle quote residue in un apposito registro o nota contabile, utile ai fini di controllo.

 

(1) Sino al 31.12.2023:  obbligo di distinguere le spese incrementative dalle spese non incrementative. Per queste ultime, era possibile la deducibilità nel periodo di sostenimento della spesa nel limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili e l’eccedenza nei 5 anni successivi.  

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Definizione

 


Esempi di 


Rilevanza Contabile e Fiscale

Le spese di ristrutturazione e ammodernamento sono:

  • Deducibili in 6 quote costanti(1)
    1/6 ogni anno, a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta e nei cinque anni successivi.
    ➤ Si applica sia per immobili di proprietà che in locazione

  •  
  • TUIR (D.P.R. 917/1986) 

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