Definizione
Rientrano in questa voce le spese sostenute dal libero professionista per l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale (studi professionali, laboratori, locali operativi).
Le spese sono considerate inerenti all’attività se finalizzate a preservare o migliorare la funzionalità professionale degli spazi, aumentarne l’efficienza o adeguarli alle esigenze operative e normative.
Deducibilità
Le spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono detrabili secondo le specifiche regole fiscali previste per gli immobili strumentali, in base alla natura dell’intervento e alla disciplina del TUIR.
In particolare:
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Sono deducibili in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, in base alla durata tecnica del beneficio economico dell’intervento (di norma attraverso quote di ammortamento).
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Sono deducibili solo se:
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effettivamente inerenti all’attività professionale;
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documentate fiscalmente (fatture, ricevute, documentazione tecnica delle opere);
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riferite ad immobili strumentali (o suscettibili di essere strumentali);
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sostenute nel periodo d’imposta (principio di cassa).
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Esempi di costi deducibili
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Ristrutturazione interna dello studio (opere murarie, demolizioni, rifacimenti).
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Ammodernamento impianti elettrici, idraulici o di climatizzazione.
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Rifacimento pavimentazioni, tramezzature, infissi o serramenti.
- Adeguamenti funzionali per l’accessibilità, la sicurezza o l’efficienza operativa.
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Lavori di isolamento termico, adeguamento sismico o abbattimento barriere architettoniche.
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Interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o SCIA.
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Lavori effettuati su immobili in locazione, (nella misura eventualmente a carico del conduttore).
Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura, piccole riparazioni), che restano integralmente deducibili nell’anno.
Limiti alla deducibilità
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Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi; se relative a immobili utilizzati promiscuamente sono deducibili nella misura del 50%.
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE19 - Altre spese documentate
- Articolo 54 quinques - Spese relative ai beni mobili e immobili
comma 3 → Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50% del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
I.V.A.
- I.V.A. (D.P.R. 633/1972) - Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”;
Giurisprudenza - prassi
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Note
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Le spese devono essere supportate da documentazione idonea (fatture, contratti, titoli edilizi).
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In caso di interventi su immobili condivisi, è raccomandabile specificare la quota relativa all’attività.
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È possibile optare per l’annotazione delle quote residue in un apposito registro o nota contabile, utile ai fini di controllo.
(1) Sino al 31.12.2023: obbligo di distinguere le spese incrementative dalle spese non incrementative. Per queste ultime, era possibile la deducibilità nel periodo di sostenimento della spesa nel limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili e l’eccedenza nei 5 anni successivi.
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Definizione
Esempi di
Rilevanza Contabile e Fiscale
Le spese di ristrutturazione e ammodernamento sono:
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Deducibili in 6 quote costanti: (1)
➤ 1/6 ogni anno, a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta e nei cinque anni successivi.
➤ Si applica sia per immobili di proprietà che in locazione
- TUIR (D.P.R. 917/1986)