Definizione
Si tratta delle spese sostenute dal libero professionista per l'acquisto di capi di abbigliamento specificamente destinati all'attività professionale, ovvero per uniformi, camici, divise, calzature tecniche e accessori che presentano le caratteristiche di strumentalità e necessità nello svolgimento dell’attività.
La deducibilità è subordinata all'effettiva connessione dell’abbigliamento con la prestazione professionale e all’assenza di uso promiscuo.
Deducibilità
Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.
L’Agenzia delle Entrate ha storicamente interpretato in senso restrittivo tali spese, considerandole deducibili esclusivamente se l’abbigliamento:
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è imposto da norme di legge o regolamenti;
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è personalizzato in modo da essere non utilizzabile nella vita privata;
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ha caratteristiche tali da essere inequivocabilmente connesse all’attività.
Esempi di costi deducibili
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Camici e divise sanitarie (medici, odontoiatri, infermieri, fisioterapisti, ecc.).
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Toghe e vestiario specifico per magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari.
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Divise con logo personalizzato per consulenti, tecnici, operatori del benessere, personale estetico.
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Calzature antinfortunistiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per legge.
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Abiti di rappresentanza solo se con logo aziendale o personalizzati in modo evidente e non idonei all’uso personale.
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Spese di lavaggio e manutenzione delle divise.
Limite alla deducibilità
- Non sono deducibili gli abiti civili, “eleganti” o non personalizzati (es. giacche, cravatte, tailleur), anche se usati in ambito professionale, poiché ritenuti adatti anche a un uso personale..
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Nel rigo RE19 - altre spese documentate:
Nessuno limite di deduzione, purché le spese siano documentate e direttamente collegate all’attività svolta.
I.V.A.
- Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”;
Giurisprudenza - prassi
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Note
- È opportuno, ove possibile, documentare l’uso esclusivo dell’abbigliamento (es. presenza di logo o vincoli normativi).
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