Definizione

Si tratta delle spese sostenute dal libero professionista per l'acquisto di capi di abbigliamento specificamente destinati all'attività professionale, ovvero per uniformi, camici, divise, calzature tecniche e accessori che presentano le caratteristiche di strumentalità e necessità nello svolgimento dell’attività.
La deducibilità è subordinata all'effettiva connessione dell’abbigliamento con la prestazione professionale e all’assenza di uso promiscuo.

Deducibilità

Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi  → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.

L’Agenzia delle Entrate ha storicamente interpretato in senso restrittivo tali spese, considerandole deducibili esclusivamente se l’abbigliamento:

  • è imposto da norme di legge o regolamenti;

  • è personalizzato in modo da essere non utilizzabile nella vita privata;

  • ha caratteristiche tali da essere inequivocabilmente connesse all’attività.

Esempi di costi deducibili

  • Camici e divise sanitarie (medici, odontoiatri, infermieri, fisioterapisti, ecc.).

  • Toghe e vestiario specifico per magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari.

  • Divise con logo personalizzato per consulenti, tecnici, operatori del benessere, personale estetico.

  • Calzature antinfortunistiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per legge.

  • Abiti di rappresentanza solo se con logo aziendale o personalizzati in modo evidente e non idonei all’uso personale.

  • Spese di lavaggio e manutenzione delle divise.

Limite alla deducibilità

  • Non sono deducibili gli abiti civili, “eleganti” o  non personalizzati (es. giacche, cravatte, tailleur), anche se usati in ambito professionale, poiché ritenuti adatti anche a un uso personale..

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Nel rigo RE19 - altre spese documentate:
Nessuno limite di deduzione, purché le spese siano documentate e direttamente collegate all’attività svolta.

I.V.A.

  • Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”;

Giurisprudenza - prassi

  • .

Note

  • È opportuno, ove possibile, documentare l’uso esclusivo dell’abbigliamento (es. presenza di logo o vincoli normativi).

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