Abbonamenti, acquisto libri, riviste, banche dati e sussidi per aggiornamento professionale

Contabilità

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Definizione

Si tratta delle spese sostenute dal libero professionista per l’acquisto di strumenti informativi, aggiornamenti normativi, riviste tecniche, testi di approfondimento, pubblicazioni di settore, abbonamenti a banche dati e altre fonti di informazione professionale. Tali spese sono funzionali al mantenimento e all’aggiornamento delle conoscenze tecniche richieste per l’esercizio dell’attività professionale.

Deducibilità

Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi  → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.
Non sono pertanto deducibili libri o riviste di carattere generico o non tecnico (es. quotidiani, romanzi, pubblicazioni culturali non connesse all’attività professionale).

Esempi di costi deducibili

  • acquisto e abbonamenti di riviste specialistiche e professionali (es. Il Fisco, Guida Normativa, Rivista Giuridica, Medico e Paziente, ecc.).

  • acquisto di libri tecnici, e-book e manuali professionali.

  • accesso a banche dati online (es. Il Sole 24 Ore, DeJure, IPSOA, Giuffrè, One FISCALE, Wolters Kluwer, MedLine, ecc.).

  • abbonamenti a portali di aggiornamento normativo o tecnico.

  • software professionali con contenuti documentali (es. strumenti che forniscono formulari, interpretazioni, dottrina e giurisprudenza).

  • Spese per l’acquisto di pubblicazioni digitali o cartacee indispensabili per l’esercizio della professione.

limite alla deducibilità

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Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Nel rigo RE19 - altre spese documentate:
Nessuno limite di deduzione, purché le spese siano documentate e direttamente collegate all’attività svolta.

I.V.A.

  • Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”;
  • Articolo 74 - Disposizioni relative a particolari settori - comma 1 lettera c: → disciplina, tra l'altro, l'i.v.a. nel commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi (nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi) e di cataloghi.   

Giurisprudenza - prassi

  • Agenzia delle Entrate -  Circolare n. 23/E del 24.07.2014Regime speciale IVA per il commercio di prodotti editoriali - art. 74 DPR 26 Ottobre 1972, n. 633.  il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio i distributori e i rivenditori) non ha rilevanza ai fini della rivalsa i.v.a. né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti.

Note

  • In caso di acquisto di opere di valore rilevante, occorre valutare se trattasi di beni ammortizzabili, qualora superino il limite di utilizzo pluriennale e il valore unitario stabilito dalla normativa fiscale.

  • È opportuno conservare documentazione adeguata (fatture, copie dei testi acquistati, evidenza di accesso a banche dati) per comprovare l’inerenza della spesa.

 

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