| Costo |
deducibilità costo |
detraibilità i.v.a. |
| Autocarri, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa e veicoli adibiti ad uso pubblico (acquisto – leasing) |
100 % In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del periodo di mammortamento). |
100 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera a) D.P.R. 633/1972 |
| Veicoli adibiti ad uso pubblico (acquisto – leasing) (taxi, noleggio con conducente, ecc.) |
100 % In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del periodo di ammortamento). |
100 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera a) D.P.R. 633/1972 |
| Veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (acquisto – leasing) |
80 % Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede: -euro 25.822,84 per autovetture e autocaravan; -euro 4.131,66 euro per motocicli; - euro 2.065,83 per ciclomotori. In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione. |
100 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| Veicoli utilizzati da imprese |
20 % Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede: -euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan; -euro 4.131,66 euro per motocicli; - euro 2.065,83 per ciclomotori. In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| veicoli utilizzati da imprese dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (acquisto – leasing) |
70 % Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede: -euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan; -euro 4.131,66 euro per motocicli; -euro 2.065,83 per ciclomotori. In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| veicoli utilizzati da imprese dati in uso promiscuo agli amministratori per la maggior parte del periodo d'imposta (acquisto – leasing) |
Costo deducibile integralmente nel limite del fringe benefit riconosciuto all’amministratore (art. 95 T.u.i.r.), per la quota eccedente al suddetto limite, nel limite del 20 % (80% per imprese agenti e rappresentanti di commercio) ma sempre nel rispetto dei limiti di: -euro 18.075,99 (elevabile a 25.822,84 per imprese agenti e rappresentanti di commercio) per le autovetture e gli autocaravan; -euro 4.131,66 euro per motocicli; -euro 2.065,83 per ciclomotori. In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| veicoli utilizzati da liberi professionisti in forma individuale (acquisto – leasing) |
20 % limitatamente ad un solo veicolo Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede: -euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan; -euro 4.131,66 euro per motocicli; -euro 2.065,83 per ciclomotori. In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| Veicoli utilizzati da liberi professionisti in forma associata (acquisto – leasing) |
20 % limitatamente ad un veicolo per ogni associato. Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede: - euro 18.075,99 per autovetture e utocaravan; -euro 4.131,66 euro motocicli; -euro 2.065,83 per ciclomotori. In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| Veicoli utilizzati da liberi imprese e professionisti in forma individuale (noleggio) |
20 % limitatamente ad un solo veicolo Non si tiene conto della parte del costo che eccede: -euro 3.615,20 per autovetture e autocaravan; - euro 774,69 euro per motocicli; -euro 413,17 per ciclomotori. I limiti predetti devono essere ragguagliati ad anno. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
| Veicoli utilizzati da liberi imprese e professionisti in forma associata (noleggio) |
20 % limitatamente ad un veicolo per ogni associato Non si tiene conto della parte che eccede: -euro 3.615,20 per autovetture e autocaravan; -euro 774,69 euro per motocicli; -euro 413,17 per ciclomotori. I predetti limiti devono essere ragguagliati ad anno. |
40 % articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972 |
Le spese correlate all’utilizzo dei suddetti beni (assicurazione, carburante, manutenzione, pedaggi autostradali ecc.) sono deducibili nella stessa percentuale in cui è deducibile il costo di acquisto (indipendentemente dai limiti di valore per i quali “non si tiene conto della parte che eccede”).