veicoli ecco i limiti alla deducibilità dei costi e detraibilità dell'i.v.a.

Lettere Informative

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Costo

Imposte dirette

deducibilità costo

i.v.a.

detraibilità   i.v.a.

Autocarri, aeromobili da   turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan,   ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa e veicoli adibiti ad uso pubblico (acquisto – leasing)

100 %

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del periodo di mammortamento).

100 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera a) D.P.R. 633/1972

Veicoli adibiti ad uso pubblico (acquisto – leasing) (taxi, noleggio con conducente, ecc.)

100 %

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del   periodo di ammortamento).

100 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera a) D.P.R. 633/1972

Veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (acquisto –   leasing)

80   %

Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede:

-euro 25.822,84 per autovetture e autocaravan;

-euro 4.131,66 euro per motocicli;

- euro 2.065,83 per ciclomotori.

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione.

100 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

Veicoli utilizzati da imprese

20   %

Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede:

-euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;

-euro 4.131,66 euro per motocicli;

- euro 2.065,83 per  ciclomotori.

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato   proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

veicoli utilizzati da imprese dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (acquisto – leasing)

70   %

Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede:

-euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;

-euro 4.131,66 euro per motocicli;

-euro 2.065,83 per ciclomotori.

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

veicoli utilizzati da imprese dati in uso promiscuo agli amministratori per la maggior parte del periodo   d'imposta (acquisto – leasing)

Costo deducibile integralmente nel   limite del fringe benefit riconosciuto all’amministratore (art. 95 T.u.i.r.), per la quota eccedente al suddetto limite, nel limite del 20 % (80% per   imprese agenti e rappresentanti di commercio) ma sempre nel rispetto dei limiti di:

-euro 18.075,99 (elevabile a 25.822,84 per imprese agenti e rappresentanti di commercio) per le autovetture e gli autocaravan;

-euro 4.131,66 euro per motocicli;

-euro 2.065,83 per ciclomotori.

In caso di leasing la   durata minima del contratto deve essere di 32 mesi (pari ai due terzi del   periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

veicoli utilizzati da liberi professionisti in forma individuale   (acquisto – leasing)

20 %

limitatamente ad un solo veicolo

Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede:

-euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;

-euro 4.131,66 euro per motocicli;

-euro 2.065,83 per ciclomotori.

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo   di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato   proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

Veicoli utilizzati da liberi   professionisti in forma associata (acquisto – leasing)

20 %

limitatamente ad un veicolo per ogni associato.

Non si tiene conto, in caso di acquisto, della parte del costo di acquisizione che eccede:

- euro 18.075,99 per autovetture e utocaravan;

-euro 4.131,66 euro motocicli;

-euro 2.065,83 per ciclomotori.  

In caso di leasing la durata minima del contratto deve essere di 48 mesi (pari al periodo di ammortamento) e l’ammontare dei canoni dovrà essere considerato   proporzionalmente ai suddetti limiti alla deducibilità dei costi previsti per l’acquisizione.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

Veicoli utilizzati da liberi   imprese e professionisti in forma individuale (noleggio)

20   %

limitatamente ad un solo veicolo

Non si tiene conto della parte del costo che eccede:

-euro 3.615,20 per autovetture e autocaravan;

- euro 774,69 euro per motocicli;

-euro 413,17 per ciclomotori.

I limiti predetti devono essere ragguagliati ad anno.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

Veicoli utilizzati da liberi   imprese e professionisti in forma associata (noleggio)

20   %

limitatamente ad un  veicolo per ogni associato

Non si tiene conto della parte che eccede:

-euro 3.615,20 per autovetture e autocaravan;

-euro 774,69 euro per motocicli;

-euro 413,17 per ciclomotori.

I predetti limiti devono essere ragguagliati ad anno.

40 %

articolo 19 bis 1 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972

 

Le spese correlate all’utilizzo dei suddetti beni (assicurazione, carburante, manutenzione, pedaggi autostradali ecc.) sono deducibili nella stessa percentuale in cui è deducibile il costo di acquisto (indipendentemente dai limiti di valore per i quali “non si tiene conto della parte che eccede”).

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