Così come previsto dal comma 2 dell’art. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972, le fatture devono indicare “ ….. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione ….”.
Le fatture generiche (come ad esempio “servizi vari di consulenza”, “servizi vari amministrativi”, “servizi di segreteria”, “canoni di locazione”) non rispondono a quanto previsto dalla suddetta norma e, pertanto, non consentono:
- la detrazione dell’Iva;
- la deduzione del costo dal reddito.
Sentenza n. 15177/16 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione