Stop alle fatture generiche

Lettere Informative

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Così come previsto dal comma 2 dell’art. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972, le fatture devono indicare “ ….. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione ….”.

Le fatture generiche (come ad esempio “servizi vari di consulenza”, “servizi vari amministrativi”, “servizi di segreteria”, “canoni di locazione”) non rispondono a quanto previsto dalla suddetta norma e, pertanto, non consentono:

-       la detrazione dell’Iva;

-       la deduzione del costo dal reddito.

Sentenza n. 15177/16 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione  

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