Sabatini ter – un sostegno agli investimenti

Lettere Informative

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Dal 2 maggio è entrata in vigore la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari “Nuova Sabatini” (c.d. Sabatini Ter).

Si tratta di un’agevolazione finanziaria rivolta alle imprese e consistente in un sostegno agli investimenti per “acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali” ovviamente strumentali all’attività economica aziendale, rappresentando dunque un importante incentivo alla competitività imprenditoriale.

Le richieste di contributo possono essere presentate a partire dal 2 maggio 2016, compilando l’apposito modulo di richiesta,disponibile sul sito del ministero, da inviare alle banche o istituti finanziari accreditati esclusivamente a mezzo PEC.

 

REQUISITI NECESSARI

 

Possono presentare la domanda di ammissione solo le PMI in possesso dei seguenti requisiti:

-       Essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;

-       Avere una sede operativa in Italia;

-       Non essere in liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali;

-      Non essere classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 del Regolamento “GBER” (Regolamento comunitario “di esenzione” n. 651/2014);

Non possono presentare le domande:

-       i soggetti che, avendo in passato ottenuto aiuti successivamente classificati illegali dalla Commissione Europea, non li abbiano restituiti;

-       le imprese appartenenti al settore delle attività finanziarie e assicurative.

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio, finalizzato all’abbattimento del tasso ordinario praticato sul finanziamento.

Il beneficio è pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per 5 anni.

L’importo finanziabile deve essere non inferiore ad euro 20.000 e non superiore ad euro 2.000.000, anche frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria e deve essere concesso esclusivamente a copertura (anche del 100%) degli investimenti sostenuti dal richiedente

La durata massima del finanziamento deve essere di 5 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento/prelocazione non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data:

1. di stipula del contratto di finanziamento;

2. di consegna del bene nel caso di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla consegna dell’ultimo bene.

La copertura del finanziamento è assicurata dalla presenza del Fondo di Garanzia delle PMI per un importo pari all’80% del finanziamento.

Il finanziamento deve essere concesso (deliberato) entro il 31.12.2016.

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

 

Oggetto del finanziamento deve essere l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali di destinati a:

-       la creazione di un nuovo stabilimento;

-       l’ampliamento di uno stabilimento esistente;

-       la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

-       la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

-       l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. lo stabilimento è stato chiuso / sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

b. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

c. l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Sono anche ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale e non con la funzione di componenti o parti di cespiti già in possesso dell’azienda richiedente.

Nella fattura relativa alle operazioni di cui sopra, che in ogni singolo investimento devono essere di importo superiore ad euro 516,46, al netto IVA, l’impresa dovrà annotare, a pena di revoca dell’agevolazione, la seguente dicitura:

“Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”. Rispetto alla precedente disciplina, il Decreto in esame fa salva la possibilità di regolarizzare le fatture da parte dell’impresa beneficiaria.

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