Il prossimo 31 luglio 2026 scade il termine previsto per effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quinquies.
Entro tale data dovrà essere versata:
- l’intera somma dovuta, per coloro che hanno scelto il pagamento in unica soluzione;
- la prima rata, per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.
La Rottamazione-quinquies consente di estinguere i debiti ammessi alla definizione agevolata senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, ferma restando la corresponsione del capitale e delle spese previste dalla legge.
In caso di pagamento rateale, il piano può essere articolato in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite nell’arco di nove anni. Le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026. Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
Tolleranza di cinque giorni: quando si applica
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, è stata prevista una tolleranza di cinque giorni esclusivamente per:
- il pagamento in unica soluzione;
- il pagamento dell’ultima rata del piano rateale.
Pertanto, chi ha scelto di pagare l’intero importo in un’unica soluzione potrà effettuare il versamento entro mercoledì 5 agosto 2026, senza perdere i benefici della definizione agevolata.
La tolleranza di cinque giorni non si applica, invece, alla prima rata né alle altre rate intermedie del piano.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dovranno, quindi, versare la prima rata improrogabilmente entro il 31 luglio 2026, senza fare affidamento sul termine del 5 agosto.
Mancato pagamento delle rate
La Rottamazione-quinquies diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento:
- dell’unica rata;
- di due rate, anche non consecutive, del piano rateale;
- dell’ultima rata del piano.
Il mancato pagamento di una sola rata intermedia non determina, pertanto, l’immediata perdita della definizione agevolata. Tuttavia, il mancato o insufficiente pagamento di una seconda rata, anche non consecutiva, comporta la definitiva inefficacia della rottamazione.
Per l’unica rata e per l’ultima rata del piano, la decadenza si verifica anche quando il pagamento viene effettuato con un ritardo superiore a cinque giorni.
Conseguenze della perdita dei benefici
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies:
- i versamenti già effettuati vengono acquisiti come semplici acconti sul debito complessivamente dovuto;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza;
- l’Agente della riscossione può avviare nuove procedure cautelari o esecutive;
- possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente sospese;
- tornano dovute le somme originariamente affidate alla riscossione, comprensive degli importi esclusi grazie alla definizione agevolata;
- per i debiti inseriti nella domanda non possono essere accordate nuove dilazioni ordinarie ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Rottamazione-quater e soggetti riammessi
La disciplina è diversa per i contribuenti che stanno ancora pagando la Rottamazione-quater o che sono stati riammessi alla precedente definizione agevolata.
Per tali contribuenti, la rata in scadenza il 31 luglio 2026 beneficia ordinariamente dei cinque giorni di tolleranza e potrà, quindi, essere pagata entro il 5 agosto 2026.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento oltre tale termine comporta la perdita dei benefici della Rottamazione-quater.
Raccomandazioni operative
Si raccomanda ai contribuenti interessati di:
- verificare attentamente la modalità di pagamento scelta nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- utilizzare esclusivamente i moduli di pagamento allegati alla predetta Comunicazione o disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- non confondere la scadenza relativa alla Rottamazione-quinquies con quella prevista per la Rottamazione-quater;
- conservare la ricevuta del pagamento effettuato;