Il prossimo 15 maggio scade il termine per aderire alla definizione agevolata per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017).
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Periodi rottamabili |
le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) |
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Risparmio |
L’adesione consente il totale risparmio su sanzioni e interessi di mora e, pertanto, sarà sicuramente più conveniente per i periodi, quelli antecedenti al 2016, in cui sia le sanzioni che gli interessi di mora sono più elevati.
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Scadenza domanda |
15 maggio |
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Modalità di presentazione |
- direttamente presso gli sportelli di Agenzia delle entrate riscossione; - a mezzo pec inviate alle caselle che ciascuna direzione regionale ha dedicato sclusivamente a tale finalità; - online, tramite l’area riservata agli intermediari abilitati a Entratel “EquiPro”, disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. |
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Scadenza pagamento |
- per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 in unica soluzione entro il 31.10.2018, ovvero in massimo tre rate: 40% - 31.10.2018; 40% - 30.11.2018; 20% - 28.02.2019. - per i carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 2017 in unica soluzione entro il 31.07.2018, ovvero in massimo cinque rate di pari importo: 31.07.2018 - 30.09.2018 - 31.10.2018 - 30.11.2018 - 28.02.2019. |
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Decadenza dal beneficio |
Il mancato tempestivo pagamento, (anche parziale), di una sola rata (non è prevista l’applicazione del ravvedimento operoso o, comunque, tolleranza per «lievi tardività». Inoltre, non sarà più possibile chiedere la dilazione del debito ad agenzia Entrate Riscossione ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/73. |
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note |
Non è necessario rottamare tutte le cartelle; si può scegliere di inviare l’istanza di adesione anche solo per alcune delle cartelle/avvisi che rientrano nella definizione agevolata. |
E’ comunque sempre possibile, in alternativa alla rottamazione, chiedere per la prima volta o, qualora fossero già decaduti, richiedere una nuova dilazione ad agenzia Entrate Riscossione, previo pagamento in un’unica soluzione delle rate non pagate.
I debiti verso l’agenzia delle entrate riscossione sono infatti rateizzabili in un numero massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 in presenza dei requisiti per poter usufruire della «dilazione straordinaria», (articolo 19, Dpr 602/73).