Rivalutazione terreni e partecipazioni – Legge di Bilancio 2025

Lettere Informative

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La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha nuovamente previsto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali al di fuori dell’esercizio di impresa.


Scadenza e adempimenti

Per avvalersi dell’agevolazione è necessario che, entro il 1° dicembre 2025 (1):

  1. Sia redatta una perizia giurata di stima, da un professionista abilitato:

    • Terreni: ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile;

    • Partecipazioni non quotate: dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, revisore legale;

    • Titoli negoziati in mercati regolamentati: non è necessaria la perizia; il valore è determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre dell’anno precedente.

  2. Sia versata l’imposta sostitutiva pari all’18% del valore rideterminato, in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (2).


Irrevocabilità dell’opzione

La rivalutazione risulta generalmente vantaggiosa in presenza dell’intenzione di cedere il bene, in quanto consente di azzerare (o quantomeno ridurre) l’eventuale plusvalenza imponibile.

Tuttavia, si evidenzia che la scelta di rivalutare è irrevocabile.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 2023, anche qualora:

  • il bene rivalutato non venga più ceduto;

  • il contribuente decida di non considerare il valore rideterminato ai fini della tassazione della futura plusvalenza,

non è ammesso il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata.

Inoltre, in caso di pagamento rateale, permane l’obbligo di versare le rate successive, anche se la rivalutazione non sarà utilizzata ai fini della determinazione della plusvalenza.


Sanzioni e obblighi dichiarativi

  • L’omesso versamento delle rate successive alla prima comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue e l’applicazione di una sanzione pari al 25% (omesso versamento).

  • Gli estremi della rivalutazione devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata.
    La mancata indicazione comporta una sanzione formale, ma non fa venir meno l’efficacia della rivalutazione.


Note

(1) Scadenza prorogata al 1° dicembre 2025 poiché la data originaria (30 novembre) cade di domenica.
(2) In caso di pagamento rateale, sulle due rate successive sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

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