C'è tempo fino al 30.06.2021 per rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
| perizia | E' necessaria una perizia di stima dei beni posseduti al 1° gennaio 2021 redatta e asseverata, entro il 30.06.2021, davanti a un notaio o, in alternativa, presso gli uffici del Giudice di Pace o presso la cancelleria del Tribunale . (1) I soggetti abilitati alla redazione della perizia sono: - per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati: iscritti all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, nell'elenco dei revisori legali; - per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola: iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici,dei periti agrari, dei periti industriali edili. Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i terreni, sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. |
| beni rivalutabili | titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti al di fuori dell’attività di impresa. |
| beneficio | Il valore rivalutato sarà assunto come valore iniziale al momento della vendita del bene rivalutato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza. |
| imposta dovuta | imposta sostitutiva dell'11% sul valore del bene determinato da pagare entro il 30.06.2021; |
| pagamento | In unica soluzione entro il 30.06.2021 o in massimo tre rate annuali. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare, a decorrere dal 1° luglio 2021, e versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2022 e 30 giugno 2023) |
| modalità di pagamento | utilizzando la delega di pagamento Mod. F24, codice tributo: - 8055 per le partecipazioni; - 8056 per i terreni. |
| perfezionamento della rivalutazione |
La rivalutazione si considera perfezionata in presenza di regolare perizia, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata |
| Adempimenti successivi |
Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nella dichiaraazione dei redditi. |
| Sanzioni | In caso di omessa indicazione dei dati nel modello di dichiarazione dei redditi: minimo di € 250 massimo € 2.000. In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione. |
| Riferimento normativo |
Legge di bilancio 2021 - art. 1 commi 1122 - 1123; |
(1) La perizia di stima per la determinazione del costo fiscale del terreno è valida anche se redatta successivamente rispetto all'atto di vendita (Corte di cassazione 11062/13 depositata il 09.05.2013).