Come noto entro il prossimo 02/12/2019, il 30/11/2019 cadrà di sabato, sarà possibile versare il secondo acconto 2019 delle tasse scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.
Con le modifiche disposte dall’articolo 58 del DL 124/2019 del 26 ottobre 2019, e così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 93/E del 12 novembre, per i contribuenti che:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (€ 5.164.569,00);
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA
le rate dell’acconto delle tasse per l’anno successivo vengono rimodulate in due tranche del 50% l’una a differenza di quanto precedentemente in vigore e cioè prima rata del 40% e seconda rata del 60%.
Per l’anno di imposta 2019 i contribuenti che hanno versato la prima rata dell’acconto per un importo pari al 40% (quindi secondo la precedente normativa), non dovranno rideterminarlo integrando i versamenti, ma potranno versare il restante 50% delle seguenti imposte entro il termine di versamento del secondo acconto, che quindi subirà una riduzione rispetto alla percentuale del 60% prevista precedentemente:
- Imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
- Imposta sul reddito delle società – IRES;
- Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP;
- Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario;
- Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi;
- Cedolare secca sul canone di locazione;
- Imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero – IVIE;
- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – IVAFE.