regime minore
è applicabile ai contribuenti che esercitano attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale che
nell'anno solare precedente,
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 30.000 euro (non rileva il volume di affari);
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori;
nel triennio precedente
- ha sostenuto spese per acquisto di beni strumentali non superiori ad € 15.000 euro.
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Adempimenti
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obbligo di: E’ comunque possibile il pagamento compensando il dovuto con eventuali altri crediti; se invece, dalla rettifica dovesse emergere un credito d’imposta, lo stesso potrà essere utilizzato a sua volta in compensazione ovvero richiesto a rimborso. |
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Beni strumentali |
- non si tiene conto dell’eventuale cessione; - in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante contratto di leasing, concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente; - sono escluse le immobilizzazioni immateriali (avviamento, software ecc.). |
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Cessazione del regime |
Il regime cessa a partire dal momento in cui i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio superano del 50 per cento il limite di 30.000 euro. I contribuenti: Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50%, implica inoltre, l’applicazione del regime ordinario, per i successivi tre anni, oltre quello in cui è avvenuto il superamento stesso. |
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Contributi previdenziali e assistenziali
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Il reddito determinato costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale che restano deducibili dal reddito del contribuente. |
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Deducibilità perdite |
Le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime dei minimi sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto |
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Determinazione del reddito
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· i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime; · per i beni strumentali si applica il criterio di cassa per determinare la deducibilità degli acquisti e delle minusvalenze e l’imponibilità delle plusvalenze; · il reddito d'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo ma, in presenza di altri redditi rileva, in aggiunta alreddito complessivo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia ed ai fini della determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali.L’eventuale eccedenza potrà essere portata in deduzione quale oneri deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. |
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Fatture emesse |
se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo. |
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Imposta sostitutiva
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L’aliquota applicata è pari al 20% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.. |
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Impresa familiare |
l’imposta è assolta interamente dall’imprenditore nel regime dei minimi, per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, si ritiene che i collaboratori familiari siano esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito. |
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I.r.a.p |
Esenzione totale. |
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Non si applica – sulle fatture si dovrà indicare “operazione effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100 legge 23.12.2007 n. 224 “finanziaria 2008” |
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Soggetti ammessi al regime |
Persone fisiche. |
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Studi di settore |
esclusi dall'applicazione e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati |
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Requisiti di accesso
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Nella quantificazione dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti a) non si tiene conto dell’eventuale adeguamento agli studi di settore o ai parametri; |
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Ritenute di acconto |
Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva. L'eccedenza e' pertanto uti |