Con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 le Regioni italiane saranno suddivise in tre zone:
- zona Bianca: Sardegna
- zona arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Basilicata (quest'ultima a partire dal 16 marzo, sino a tale data rientra nella zona rossa);
- zona rossa : Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.
Limitatamente al periodo delle festività Pasquali (da sabato 3 a lunedì 5 aprile) sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Resta comunque fermo l'obbligo di uso della mascherina, del distanziamento interpersonale, dell'igiene delle mani e il divieto di assembramento.
| zona bianca | zona arancione | zona rossa | |
| Agenzia immobiliare | consentiti i sopralluoghi presso immobili (7) | ||
| Attività motoria | consentita in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo di mascherina | ||
| Attività sportiva | consentita solo all'aperto e in forma individuale | ||
| Bar | aperto senza limite di orario | E' consentita solo vendita con asporto dalle 5.00 alle 22.00: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, (con esclusione dei soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). (6) La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. (5) È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. (1) |
E' consentita solo vendita con asporto dalle 5.00 alle 22.00: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, (con esclusione dei soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). (6) La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. (5) È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. (1) |
| Barbieri | aperto | aperto | chiuso |
| Centri commerciali | aperto | aperto dal lunedì al venerdì - chiuso tutti i giorni festivi e prefestivi. (2) |
(2) |
| Centri estetici | aperto | aperto | chiuso |
| Cinema - teatri | aperto | chiuso | chiuso |
| Commercio al dettaglio | aperto solo alimentari e beni di prima necessità (ved. allegato 23) (2) (3) (4) (5) | ||
| Edicole | aperto | aperto | aperto |
| Farmacie - Parafarmacie | aperto | aperto | aperto |
| Gelaterie | aperto | ved. bar | ved. bar |
| Palestre | aperto | chiuso | chiuso |
| Parruchieri | aperto | aperto | chiuso |
| Pasticcerie | aperto | chiusi - é consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l'asporto | chiuso - é consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l'asporto |
| Piscine | aperto | chiuso | chiuso |
| Ristoranti | aperto senza limite di orario | chiuso - consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l'asporto. Divieto di consumazione al tavolo, al banco o nelle adiacenze del locale. (1) |
chiuso - consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l'asporto. Divieto di consumazione al tavolo, al banco o nelle adiacenze del locale. (1) |
| Scuole elementari | lezioni in presenza | lezioni in presenza | sospensione attività in presenza |
| Scuole medie | lezioni in presenza | lezioni in presenza | sospensione attività in presenza |
| Scuole medie superiori | lezioni in presenza | lezioni in presenza almeno al 50% e fino al 75% |
sospensione attività in presenza |
| Servizi alla persona | aperto | aperto | sospesi |
| Servizi funebri | aperto | aperto | aperto |
| Spostamenti | limitati (una volta al giorno -tra le 5 e le 22) nello stesso Comune - in due persone oltre ai figli con età inferiore a 14 anni) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. (8) |
consentiti solo solo in caso di necessità e urgenza. Si possono raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione e anche in zona rossa, a condizione che la casa di destinazione non sia abitata da persone estranee al proprio nucleo familiare. (8) |
|
| Tabaccai | aperto | aperto | aperto |
Su tutto il territorio nazionale, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute, resta il divieto di:
- spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
- uscire di cassa tutti i giorni (feriali e festivi) tra le 22 e le 5.
(1) l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
(2) La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali.
Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, anche all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
(3) Se si vendono contemporaneamente sia merci per le quali è autorizzata l'apertura sia altre per le quali è prescritta la chiusura, si dovrà limitare la vendita ai soli primi beni. Pertanto si dovranno organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
(4) Per le attività chiuse il venditore può accedere al proprio punto vendita per effettuare consegne a domicilio; rispettando, al momento della consegna, la distanza di un metro.
(5) Le consegne a domicilio possono essere effettuate anche fuori dal proprio Comune.
(6) Possono comunque restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
(7) È possibile effettuare sopralluoghi presso immobili anche se ubicati in altri Comuni preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate. Sia l’agente immobiliare che i visitatori, indossando mascherine e guanti monouso, dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
(8) È necessario compilare l'autocertificazione per dichiarare i motivi dello spostamento