Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 40.000 possono beneficiare del “bonus vacanze” per pagare i servizi offerti da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività̀ turistico ricettiva aventi sede nel territorio nazionale (art. 176 Decreto Rilancio)
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Beneficiari |
nuclei familiari con ISEE inferiore a € 40.000 |
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Beneficio |
500 euro per nucleo composto da tre o più persone |
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Modalità di richiesta |
Esclusivamente digitale. |
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Utilizzo |
bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. |
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Modalità di erogazione |
Il beneficio viene erogato per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore italiano del servizio turistico (che preventivamente deve comunicare l’intenzione di accettare questa forma di voucher) e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà̀ presentata l’anno prossimo. |
La struttura turistica, successivamente, recupererà i voucher incassati sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.