Ingresso nei luoghi di lavoro - cosa cambia da oggi

Lettere Informative

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Entra in vigore oggi la nuova normativa che diciplina l'accesso ai luoghi di lavoro sino a tutto il 31 dicembre 2021.


soggetti obbligati alla richiesta
i titolari ovvero i legali rappresentanti delle aziende - studi professionali o loro delegati (1) o sistemi di verifica automatizzati devono richiedere l'esibizione della Certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) (2)  a tutti i lavoratori, anche non dipendenti (collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, stagisti, tirocinanti ecc) che accedono nei luoghi di lavoro (sono pertanto compresi anche i fornitori e loro dipendenti) salvo i casi di esenzione espressamente previsti (3) 

adempimenti
Nel caso di controllo positivo il lavoratore potrà accedere al luogo di lavoro  fino a tutta la durata del certificato (4)  menre nel caso in cui il lavoratore llavoratore si presenta privo del certificato il responsabile del controllo deve impedirgli l’accesso e segnalare il tutto all’ufficio del personale che rileva l’assenza ingiustificata con conseguente sospensione dalla retribuzione.

Il periodo di assenza ingiustificata è interrotto solo nel momento in cui il lavoratore esibisce il green pass.
Nelle aziende / studi professionali con meno di 15 dipendenti il rientro può essere subordinato alla scadenza del contratto di lavoro a termine stipulato per la sostituzione del dipendente privo di green pass ma non oltre 20 giorni.


controlli
Ogni datore di lavoro è autonomo nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021. 
Oltre all’App “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavorospecifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
I controlli saranno effettuati, a campione, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e successivamente all’ingresso, su base giornaliera, in misura non inferiore al 30% del personale presente in servizio procedendo per aree e comparti omogenei (si indica un controllo di 1 lavoratore ogni 3 in ingresso), e con un criterio di rotazione che assicura nel tempo il controllo su tutto il personale. Il Verificatore delegato potrà, senza preavviso, procedere anche ad un controllo a tappeto su tutti i lavoratori e sui soggetti terzi con le medesime modalità in determinate giornate della settimana. Pertanto, al fine di consentire le operazioni di verifica, l'Interessato dovrà mostrare esclusivamente il QR Code, in formato digitale oppure cartaceo, abbinato alla propria Certificazione Verde, al Datore di Lavoro o al Verificatore delegato.


clienti

Il soggetto preposto al controllo non deve richiedere il pass ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

privacy

Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

sanzioni
Se la certificazione scade durante il tiurno di lavoro e il lavoratore continua a sostare nell'azienda/studio professionale è prevista  la comunicazione al Prefetto e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500 oltre alla contestazione disciplinare per violazione delle procedure di controllo.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da € 400 a €1.000.     

 

note:
(1) 
La delega alla verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19, all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del d.l. 127 del 21.09.2021 della Certificazione Verde e all'accertamento delle violazioni deve essere conferita con atto formale.

(2) La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione);
- essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
(3)     La certificazione non viene richiesta alle seguenti categorie di persone:
- bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestraSono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra;
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).

(4) Si verifica nel caso in cui il documento rilasciato a seguito di tampone con validità predefinita (48 o 72 ore, secondo la tipologia).

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