
Gli imprenditori individuali hanno tempo fino al 31 maggio 2023 per poter annotare nelle scritture contabili (1) l'estromissione dall'impresa degli immobili strumentali (per natura o destinazione) così come individuati dall’Articolo 43, comma 2, Tuir.
requisiti:
possesso dell'immobile alla data del 31 ottobre 2022 da parte dell'imprenditore individuale.
adempimenti successivi:
versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere.
pagamento imposta sostitutiva:
se effettuato in unica rata, entro il 30 novembre 2023, se effettuato rattealmente, la prima rata entro il 30 novembre 2023, la seconda entro il 30 giugno 2024.
Riferimenti normativi: Articolo 1, comma 121, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 106, Legge 197/2022; Cm 1 giugno 2016, n. 26/E
(1) per le imprese in contabilità ordinaria o sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata