GREEN PASS - le regole oggi in vigore

Lettere Informative

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Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle regole dove si evince che è ampliata la platea dei titolari delle attività cui spetta  l'obbligo di controllare il documento (in caso di omesso controllo scatta la sanzione amministrativa  da  € 400 a € 1.000 cui si aggiunge la possibile chiusura temporanea dell’esercizio).
Si ricorda infine che:
- dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50;
- dal 10 gennaio 2022   il green pass rafforzato (2) è obbligatorio per i lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge n.  52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere, centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022;
- dal 20 gennaio il green pass base  (1) è obbligatorio per accedere ai servizi alla persona;

- dal 15 febbraio il green pass rafforzato (2) (vaccinazione o guarigione) sarà esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro;

                                           documento
richiesto
       note                        
Banche, uffici finanziari green pass base    (1)
Caserme    (5) 
Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti
per animali domestici in esercizi specializzati 
   (3) 
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari    (3) 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
in esercizi specializzati 
   (3) 
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento    (3) 
Commercio al dettatio di generi alimentari    (3) 
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali
non soggetti a prescrizione medica).
   (3) 
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati    (3) 
Ipermercati, supermercati, discount di alimentari,
minimercati e altri esercizi di alimenti vari
   (3)  (4)
Commercio al dettaglio di articoli medicinali e ortopedici in esercizi specializzati    (3) 
Commercio al dettaglio di materiale per ottica.    (3) 
Lavanderie green pass base    (1)
Negozi di abbigliamento green pass base     (1)
 Servizi alla persona
  Barbieri
  Centri estetici
  Parrucchieri
green pass base    (1)
Studi medici  -
Studi veterinari -
Tabaccari green pass base    (1)
Uffici giudiziari -  (5) 
Uffici postali green pass base   (1)
Uffici pubblici green pass base    (1)

(1)  ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
LaCertificazione verde COVID-19 non è richiesta alle seguenti categorie di persone:

- bambini sotto i 12 anni;
-soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022  salvo nuove disposizioni), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni;

- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111; il termine è stato prorogato con Decreto legge 30 dicembre 2021 n.228).
(2)  ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione (non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare)
(3)  Con il DPCM del 21.01.2022 sono state individuate le "esigenze essenziali e primarie per ilsoddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19."

(4) «Per l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali»
(5) per attività indifferibili quali le denunce.

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