A partire dal prossimo 15 giugno e fino al 13 agosto sarà possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate istanza per riconoscimento contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio).
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus nel mese di aprile 2020 in raffronto con aprile 2019.
Le percentuali di aiuto previste variano in base agli scaglioni di fatturato e sono le seguenti:
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20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
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15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
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10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Il contributo a fondo perduto è considerato ricavo non imponibile ai fini delle imposte dirette sul reddito.
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Modalità di presentazione della domanda |
solo telematicamente |
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Soggetti beneficiari |
titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario che rispettino i seguenti requisiti:
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Soggetti esclusi |
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Modalità di erogazione |
dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente. |
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Scadenza termine di presentazione della domanda |
13 agosto 2020 |