FONDO PERDUTO AGENZIA ENTRATE – DAL 15 GIUGNO SI POTRANNO TRASMETTERE LE PRATICHE

Lettere Informative

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A partire dal prossimo 15 giugno e fino al 13 agosto sarà possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate istanza per riconoscimento contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus nel mese di aprile 2020 in raffronto con aprile 2019.

Le percentuali di aiuto previste variano in base agli scaglioni di fatturato e sono le seguenti:

  1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;

  2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

  3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

Il contributo a fondo perduto è considerato ricavo non imponibile ai fini delle imposte dirette sul reddito.

Modalità di presentazione della domanda

solo telematicamente

Soggetti beneficiari

titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario che rispettino i seguenti requisiti:

  • conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 oppure aver iniziato l’attività a dal 1° gennaio 2019 oppure avere domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Soggetti esclusi

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;

  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;

  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;

  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;

  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali, es. avvocati, medici, notai, commercialisti, ingegneri ecc.ecc.)

  • soggetti che hanno diritto alla percezione del’indennità previste dall’articolo 27 (bonus professionisti iscritti alla gestione separata) del decreto Cura Italia;

  • soggetti che hanno diritto alla percezione del’indennità previste dall’articolo 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto Cura Italia.

Modalità di erogazione

dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Scadenza termine di presentazione della domanda

13 agosto 2020

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