A partire da oggi ,6 giugno 2014, per la fornitura di beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione è obbligatorio emettere e trasmettere le fatture elettroniche che dovranno essere sottoposte ad archiviazione sostitutiva secondo le modalità previste dalla legge. (La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214).
Nella fase iniziale (sino al 31 marzo 2015) tale obbligo è limitato alle sole fatture emesse nei confronti di:
- Ministeri;
- Agenzie fiscali;
- Enti nazionali di previdenza.
Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà l’impossibilità di incassare il dovuto fino all’invio del documento in forma elettronica.
Per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge ci si potrà rivolgere agli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT) così come anche le PA potranno affidarsi agli stessi intermediari per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
Tutte le FatturePA dovranno essere contenute in un file XML (eXtensible Markup Language), che è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio.
Il file dovrà essere quindi firmato elettronicamente da chi emette la fattura per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.
La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio tramite i seguenti cinque diversi canali di trasmissione:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; - Invio via web con credenziali Entratel o Fisconline;
- Servizio SDICoop – Trasmissione;
- Servizio SDIFTP;
- Servizio SPCoop – Trasmissione.
Le amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche hanno l'obbligo di inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture nell'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) che a sua volta provvede ad assegnare un codice univoco a ogni ufficio e a renderlo pubblico nel proprio sito (www.indicepa.gov.it). Il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati essenziali da riportare obbligatoriamente sulla fattura elettronica; dato senza il quale la fattura viene rifiutata dal sistema di intercambio (SDI).
Con la circolare interpretativa n. 01 del 31.03.2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze congiuntamente hanno fornito i seguenti chiarimenti:
- Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori
Le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L'IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.
Come indicato dall'art. 3, comma 2, del DM 55, il codice univoco assegnato dall'IP A è mio dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Coerentemente con tale previsione, le Regole tecniche di cui all'Allegato B al DM 55 e le relative specifiche tecniche del Sistema di Interscambio, pubblicate sul sito www.fatturapa. gov.it chiariscono che in assenza del codice univoco la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio.
Risulta quindi evidente che il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell'amministrazione committente. Per tale ragione la disposizione dell'art. 6, comma 5, del DM 55 [3] stabilisce che il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.
La ratio di tale previsione consiste proprio nel garantire che i codici univoci degli uffici destinatari delle fatture elettroniche siano già disponibili e possano essere impiegati alla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, e anzi siano resi disponibili con un anticipo sufficiente all'adeguamento dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi gestionali, dei fornitori delle pubbliche amministrazioni interessate.
Occorre altresì chiarire che la previsione di cui all'art. 6, comma 5, del DM 55/2013 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali è stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica. Tale è infatti l'ambito di applicazione del DM 3 aprile 2013, n. 55, come indicato all'art. 1 del medesimo decreto, il quale richiama quanto disposto dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che fa a sua volta riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle amministrazioni autonome [4].
Conseguentemente, il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche deve ritenersi definito come sopra specificato anche per le pubbliche amministrazioni per le quali non è ancora stata stabilita la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.
Come indicato nel paragrafo 4 dell'allegato D ai DM 55/2013, ciascuna pubblica amministrazione, una volta ottenuti dall'IP A i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti [5], che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio..
Infine, si evidenzia che per ogni Ufficio destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.
- Emissione della fattura elettronica
"La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio".
Questa previsione è sicuramente coerente col disposto dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, che prevede che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".
Infatti, la ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013 viene rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente. In tal senso il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore, ovvero ricevuta dal cessionario o committente. In particolare, la previsione sopra riportata dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, in combinato con quanto disposto dalle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013, consente di determinare come esposto nel seguito le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio può darsi per emessa dal soggetto cedente o prestatore.
Il richiamato art. 21, comma 1, del DPR 633/72 afferma che la fattura può darsi per emessa "...all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente e tale previsione si applica tanto alle fatture cartacee quanto a quelle elettroniche.
Nel caso in esame, la più volte richiamata legge n. 244/2007 prevede che le fatture non vengano inviate direttamente all'amministrazione committente, ma siano veicolate tramite il Sistema di interscambio, cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture [6].
Le Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013 prevedono al paragrafo 4 che il Sistema di Interscambio, all'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell'amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo" ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.
Come sopra evidenziato, nel caso in cui l'inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione [7] della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Nel caso in cui l'inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito negativo il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna [8].
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI [9].
Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa [10], ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 3 aprile 2013, n. 55.
Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica (art. 6, c. 6, del DM 55)
L'art. 6, comma 6, del DM 3 aprile 2013, n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
Viene chiesto, al riguardo, se tale divieto si debba intendere esteso alle fatture in forma
Impossibilità di recapito della fattura elettronica
Si chiariscono nel seguito alcuni aspetti del DM 55/2013 relativi ai casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente. Più in dettaglio, tale evenienza si può presentare nel caso in cui, pur essendo l'amministrazione presente in IPA, risulti non identificabile il codice ufficio da utilizzare, ovvero nel caso in cui l'amministrazione non sia censita in IPA, ovvero nel caso in cui non sia possibile trasmettere all'amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SdI.
a) Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA
Le Specifiche Operative relative all'allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55, p