Con provvedimento del 28.02.2020 - Prot. n. 96911/2020 – l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, dal 02.03.2020, ciascun fornitore avrà a disposizione, nel proprio Cassetto fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica ed acquisite dall’Agenzia delle entrate (ved. lettera informativa “principali novità del 2020)
La nuova normativa prevede che, per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.
Pertanto l’esportatore abituale non è più obbligato a inviare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, il fornitore non dovrà più:
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riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
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numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e registrare, entro 15 giorni, le stesse in un apposito registro.
Tale circolare fa sorgere, in capo al fornitore (ad eccezione dei forfettari e dei minimi), un nuovo adempimento:
prima di emettere una fattura, di controllare se nel proprio «cassetto fiscale» se sono presenti dichiarazioni d’intento dei propri clienti. (1)
Questo studio consiglia di inviare sempre ai propri fornitori una comunicazione di “cortesia” con la quale si informano gli stessi dell’avvenuto invio telematico della dichiarazione di intento e che pertanto la stessa sarà visibile dal cassetto fiscale.
(1) Le informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori di ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.