Con il “Decreto Liquidità” (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23) il Governo ha introdotto Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. [1]
Tra questi evidenziamo quanto segue:
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Argomento |
Descrizione |
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Assistenza per 730 precompilato (art. 25 – D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Con riferimento al 2019, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, insieme alla copia del documento d’identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, possono inviare, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Resta fermo che, una volta cessata l’emergenza sanitaria, devono consegnare le deleghe e la documentazione sopra citate |
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Bollo su fatture elettroniche (art. 26 – D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre può essere rinviato, senza interessi e sanzioni rispettivamente al 20.07.2020 e 20.10.2020, Per approfondimenti clicca qui |
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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5 – D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
L’entrata in vigore è posticipata al 01.09.2021. |
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Agevolazioni prima casa (art. 24 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
sospesi dal 23.02.2020 al 31.12.2020 i termini previsti per: - trasferimento della residenza e altri adempimenti per l'agevolazione prima casa; - riacquisto della prima casa per il riconoscimento del credito d'imposta Per approfondimenti clicca qui |
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Cambiali – scadenze rinviate (art. 11–D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
dal 9 marzo al 30 aprile sono sospese le scadenza di pagamento di cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva. |
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Certificazione Unica “CU” - Termini di consegna e di trasmissione telematica (art. 22 – decreto liquidità D.Legge 23/2020) |
- il termine del 31 marzo 2020 entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le CU, è prorogato al 30 aprile 2020; - la tardiva trasmissione delle CU all’AE non è sanzionabile se l’adempimento viene effettuato entro il 30 aprile 2020. |
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Credito d'imposta per acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 30 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di € 20.000 Per approfondimenti clicca qui |
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Dichiarazione dei redditi – pagamento acconti di giugno 2020 (art. 20 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Non si applicano sanzioni e interessi in caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’Irpef, Ires, Irap e delle addizionali (comunali e regionali) se l’importo non versato non è inferiore all’80% della somma dovuta. |
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Dividendi corrisposti a società semplici (art. 28 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Il regime di tassazione ridotta per i dividendi corrisposti a società semplici si applica anche a quelli corrisposti da società ed enti IRES non residenti. Se i soci della società semplice che percepiscono i dividendi sono: - enti pubblici e privati residenti diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il dividendo è tassato per intero - non residenti, il dividendo è tassato con ritenuta del 26%. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato |
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Finanziamento dei soci alla società (art. 8 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Sospesi, sino al 31.12.2020, i limiti previsti dal codice civile al rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci. Per approfondimenti clicca qui |
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Finanziamenti fino a € 25.000 con garanzia totale dello Stato [1] |
non è necessario il merito creditizio l’importo massimo erogabile è pari al 25 % del fatturato annuo del 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale. Il finanziamento è interamente garantito dallo Stato (tramite SACE S.p.A.). Per approfondimenti clicca qui |
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Finanziamenti oltre € 25.000 e fino a € 800.000 con garanzia 90% dello Stato e 10% Confidi [1] |
l'importo del prestito assistito da garanzia dello Stato (tramite SACE S.p.A.) (90%) e da Confidi (10%) non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. Per approfondimenti clicca qui |
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Finanziamenti oltre € 800.000 fino a € 5.000.000 con garanzia parziale dello Stato [1] |
l'importo del prestito assistito da parziale garanzia parte da € 800.000 e può raggiungere massimo € 5.000.000,00 e, comunque, non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. Per approfondimenti clicca qui |
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Fondo per il reddito di ultima istanza a sostegno dei lavoratori autonomi e professionisti (art. 34 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Viene precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria gli stessi devono intendersi iscritti in via esclusiva alla Cassa alla quale hanno presentato la domanda. Per approfondimenti clicca qui |
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Giustizia – sospesi i Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Le udienze e i termini processuali sono sospesi fino all’11 maggio 2020 |
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Pagamento di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 19 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Nel caso di fatturato inferiore a € 400.000,00 è prevista la possibilità di chiedere la non applicazione ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Per approfondimenti clicca qui |
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Pagamento di: ritenute alla fonte, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. (art. 18 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
In caso di consistente riduzione:
rinviate al 30 giugno le scadenze di aprile e maggio. Per approfondimenti clicca qui |
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Pin Inps (art. 35 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Fino al termine dello stato di emergenza l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. |
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Rinvio versamenti – scaduti il 20.03.2020 (art. 21 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
prorogato al 16.04.2020il termine per i versamenti per i quali l’articolo 60, del D.L. 17.03.2020 n. 18 “cura Italia” aveva disposto il differimento dal 16 al 20 marzo Per approfondimenti clicca qui |
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Ritenute su appalti, subappalti e simili (art. 23– D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020 |
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Sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
Sono previste delle garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese colpite dall’epidemia. È in fase di pubblicazione specifica lettera informativa |
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Versamenti nei confronti della PA (art. 21 –D.Legge 23/2020 “decreto liquidità”) |
I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e in precedenza prorogati al 20.03.2020 (es. saldo IVA 2019 e IVA di febbraio) possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni. |
Si ricorda che sul sito sono inoltre presenti ulteriori approfondimenti, modulistica e normativa che vengono quotidianamente aggiornati.
[1] solo ieri la Comunità Europea ha autorizzato lo Stato italiano a fornire le garanzie che costituiscono, a tutti gli effetti, “aiuti di Stato”