Decreto Agosto: differito il termine di sospensione dell’attività di riscossione

Lettere Informative

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Con l’art. 99 del decreto agosto (D.L. 104/2020) è stata ulteriormente prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio" per il pagamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione e a quella delle sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

Rateizzazioni

Inoltre per i piani di dilazione dei pagamenti  attivi al 08.03.2020 e le domande presentate fino al 15 ottobre 2020, il debitore decade dal beneficio solo nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (in precedenza erano 5 rate).

Ulteriori sospensioni

Sino al 15 ottobre 2020 sono sospese:

  • le notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 
  • gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzieffettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
  • le verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore € 5.000,00.

Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Nessuna ulteriore sospensione/proroga è stata prevista per i pagamenti relativi a:

Pertanto resta confermato quanto previsto dal "Decreto Rilancio";

il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative è il 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

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