Con la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 è stato anticipato al 7 novembre (inizialmente era 6 marzo 2020) l’introduzione dell’obbligo di seggiolini antiabbandono per il trasporto in auto di bambini.
L’articolo 172 del Codice della strada, così come modificato dalla Circolare di cui sopra, prevede le seguenti sanzioni per chi trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni senza un sistema antiabbandono conforme a quanto disposto dal Decreto del MIT n. 122 del 2 ottobre 2019 (integrato nel seggiolino o separato):
-
81 euro di multa;
-
la decurtazione di cinque punti della patente;
-
la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se si commette la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.
Per essere in regola, ed evitare quindi le predette sanzioni, il conducente dell'auto deve poter dimostrare, con una certificazione di conformità, che il seggiolino o il dispositivo sia omologato.
Pertanto il commerciante deve fornire adeguata documentazione attestante l’idoneità del seggiolino o dispositivo alle caratteristiche del DM 122.
Tuttavia, sono ricorrenti le voci di una moratoria delle sanzioni per il primo periodo di entrata in vigore dell’obbligo, la Ministra delle infrastrutture Paola De Micheli, infatti, ha preannunciato che la maggioranza è d'accordo nel predisporre un procedimento che rinvii l'entrata in vigore delle sanzioni.
Si consiglia inoltre di conservare lo scontrino fiscale relativo all'acquisto del seggiolino in quanto il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale 2020) ha introdotto un contributo di euro 30,00 per ciascun dispositivo di allarme acquistato dalle famiglie.
Il contributo sarà disponibile fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate pari a 15,1 milioni per l’anno 2019 e 1 milione per l’anno 2020 ma, ad oggi, non sono state ancora pubblicate le istruzioni su come si potrà richiedere l’agevolazione.