Dal 2020 tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, dovranno certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
Il passaggio allo “scontrino elettronico” è già iniziato lo scorso 1° luglio 2019 limitatamente alle aziende che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari (fatturato) superiore a 400.000 euro.
Il nuovo obbligo interesserà anche quei soggetti che solitamente hanno emesso ricevute fiscali come artigiani, alberghi, ristoranti, ecc...
Il consumatore finale, quindi, non riceverà più il classico scontrino fiscale o ricevuta fiscale ma un documento commerciale, privo di validità fiscale, che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato o per un cambio della merce acquistata.
Per assolvere il nuovo obbligo normativo, i soggetti interessati dovranno alternativamente:
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disporre di un nuovo registratore di cassa telematico (RT) in grado connettersi a internet e consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale. Al momento della chiusura di cassa l’RT, in autonomia, predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Questa procedura è consigliata a chi attualmente emette molti scontrini
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utilizzare, gratuitamente, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili accedendo attraverso le credenziali FISCONLINE. Quest’ultima procedura è molto articolata e, pertanto, è consigliata solo a chi emette pochi documenti al giorno.
Con le nuove procedure:
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non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi;
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conservare le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti;
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chi utilizzerà la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate non sosterrà più il costo di acquisto del bollettario;
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i possessori di Registratore Telematico non dovranno più conservare il libretto di servizio e la verifica del registratore non sarà più annuale bensì biennale.
La legge prevede, a regime, la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi entro un massimo di 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione. La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi nei termini, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione di una sanzione è pari al 100% dell’IVA relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
La legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per i primi sei mesi concedendo la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10.05.2019, tuttavia, individua le seguenti categorie esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni:
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operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13.02.2015 e 27.10.2015 (es. cessioni di tabacchi, quotidiani, ecc.);
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prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
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operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Si ricorda, così come già chiarito con la newsletter del 01/03/2019, che è previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, del 50% fino ad un massimo di € 250,00 per l’acquisto di un nuovo registratore telematico ovvero di € 50,00 in caso di upgrade del registratore già in possesso dalle aziende.