dal 1° luglio fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari (ma non per tutti)

Lettere Informative

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Così come previsto dall'articolo 18 del Dl 36/2022, anche per i titolari di partita Iva:
- in regime forfettario,
- i soggetti in regime di vantaggio;
- le associazioni sportive dilettantistiche
sarà obbligatorio, a partire al 01.07.2022, l'obbligo di emissione di fattura elettronica  se, 
nell'anno precedente,  hanno  conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a €  25.000.
Dal  1° gennaio 2024 l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti indipendentemente dall'ammontare complessivo dei ricavi o compensi percepiti. 
  

nb.:
con  il passaggio alla fatturazione elettronica:

non si deve:
- variare la numerazione progressiva dei documenti (Faq Entrate 33/2018) 
- istituire separati registri sezionali;
si deve:
- configuratre, per le operazioni con operatori italiani,  il regime fiscale adottato;
- applicarel’imposta di bollo “virtuale”, da pagare trimestralmente a seguito liquidazione da parte dell'agenzia dell'entrate;
- indicare il  codice natura per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi».
- indicare,  come per le  fatture cartacee, il riferimento normativo al fine di documentare l’esonero dall’Iva e dalla ritenuta d’acconto;

- procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Dpr 633/72. In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate.

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