Con la modifica del comma 3 dell’articolo 2477 (1) del Codice civile sono variati, per le Società a Responsabilità Limitata, i parametri per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore.
Pertanto oltre alle seguenti società:
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Società per Azioni S.p.A.
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Società in Accomandita per Azioni S.a.p.A.;
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Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci);
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Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. dall’articolo 2477 comma 3 (tutte le successive casistiche);
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Società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
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Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.);
sono anche interessate dall’obbligo di revisione le S.r.l. che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
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attivo di Bilancio non inferiore ad € 4.000.000;
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ricavi, voce A1 del Conto Economico, non inferiori ad € 4.000.000;
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dipendenti occupati in media durante l’anno non inferiori a 20 unità (2).
L’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Si ricorda che possono ricoprire la carica di sindaco o revisore, ai sensi dell’articolo 2397 del codice civile, purchè soddisfino il requisito dell’indipendenza rispetto alle società oggetto del controllo:
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iscritti al registro dei revisori legali;
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professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
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iscritti all’albo degli Avvocati;
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iscritti all’albo dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili;
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iscritti all’albo dei Consulenti del lavoro.
In caso di sindaco unico è obbligatorio nominare iscritti al registro dei revisori legali.
La mancata nomina non comporta l’applicazione di specifiche sanzioni
Tuttavia, secondo quanto previsto dallo stesso art. 2477 del codice civile “ … Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese … ”
(1) Ved. art.379 del D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
(2) In sede di conversione del Decreto c.d. “1000 proroghe” è stato differito il termine, originariamente fissato al 16.12.2019, per la nomina dell’organo di controllo / revisore da parte delle società che, nell’esercizio 2019, hanno superato almeno uno dei “nuovi” limiti dimensionali previsti:
nomina deve essere deliberata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 e l’organo di controllo nominato sarà obbligato a redigere la Relazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.