Qui di seguito si riportano le principali misure contenute nel nuovo DPCM e in vigore da domani ino al 24 novembre 2020.
obbligatorio:
- “…… avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi … ”
Sono esonerati dall’obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
(art. 1 c. 1)
- “… nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulle base dei protocolli e delle linee guida vigenti …” (art. 1 c. 5)
- obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio per “… i soggetti con infenzione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore a 37,5°) …”
fortemente raccomandato:
- “ … l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno di abitazioni private in presenza di persone non conviventi …” (art. 1 c. 1);
- lo spostamento solo “ … per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire dei servizi non sospesi …” (art. 1 c. 4);
| Attività di commercio al dettaglio (art. 1 c. 9 lett. dd) | attività consentita assicurando, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, l’ingresso dilazionato e la permanenza all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario agli acquisti |
| Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (art. 1 c. 9 lett. ee lett. ff) | attività consentita dalle ore 5,00 alle ore 18,00. Salvo che siano conviventi, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone.
Il limite di orario non è applicabile:
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| Attività di servizi alla persona (art. 1 c. 9 lett. ee lett. gg) | attività limitata subordinata al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle province autonome la compatibilità dello svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio |
| Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, (art. 1 c. 9 lett. f) | attività sospesa ad eccezione di quelli con presidio ospedaliero obbligatorio |
| Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1 c. 9 lett. l) | attività sospesa |
| Attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso (art. 1 c. 9 lett. n) | attività sospesa |
| Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate (art. 1 c. 9 lett. t) | attività sospesa |
| Servizi bancari, finanziari, assicurativi (art. 1 c. 9 lett. hh) | attività consentita |
| Attività settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare (art. 1 c. 9 lett. hh) | attività consentita |
| Impianti sciistici (art. 1 c. 9 lett. mm) | attività sospesa |
| Attività professionali (art. 1 c. 9 lett. ll) | attività consentita, raccomandando il lavoro agile, incentivando le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, imponendo l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e incentivando le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro |