Entro ieri gli operatori finanziari (le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario), dovevano trasmettere all'Agenzia delle Entrate, le informazioni relative ai propri clienti (obbligo introdotto dall’articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Salva Italia”).
Si tratta delle movimentazioni dei conti corrente, i saldi d'inizio e fine anno, le giacenze medie (1), i depositi e gli investimenti, come pure l'utilizzo di bancomat e carte di credito trasmesse dalle banche e dalle poste all'Agenzia delle Entrate.
Tali informazioni:
- saranno utilizzate per verificare la correttezza del nuovo Isee (l’indicatore sintetico della ricchezza familiare utilizzato per ottenere (iscrizioni asili, borse di studio, sussidi alle famiglie;
- consentiranno all’agenzia delle entrate di individuare potenziali ipotesi di evasione fiscale e, quindi, utilizzati per elaborare le liste dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti.
(1) La giacenza media annua è ottenuta:
- dividendo la somma delle giacenze giornaliere per valuta per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo;
- in presenza di giacenza media negativa, va inserito sempre il valore zero;
- per i conti in divisa estera il valore della giacenza media viene esposto secondo le regole previste per l’archivio dei rapporti finanziari;
- le informazioni della giacenza media annua vanno trasmesse per tutti i soggetti persone fisiche e non fisiche che siano titolari di una delle tipologie di rapporto sopra indicate.