Entro il 31 gennaio 2018 è obbligatoria la trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per l'anno d'imposta 2017, come previsto dall’art. 3, c. 3, D.Lgs 174/2014, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Redditi Persone Fisiche).
I soggetti obbligati a trasmettere i dati al STS sono:
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)
L’obbligo di comunicazione riguarderà i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, indipendentemente dalla data emissione della fattura, in modo tale che i dati trasmessi possano essere utilizzati nelle dichiarazioni dei redditi precompilate 730/2018 e Redditi Persone Fisiche 2018.
Sanzioni:
- n caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
- nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.