È entrato in vigore l’art. 9 bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 che disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente favorendo la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.
Il tutto in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Pertanto, dal 01.01.2018 potranno essere commercializzate solo borse di plastica biodegradabili e compostabili, in materiale leggero, aventi le seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 % fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 % fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Le borse di plastica di cui sopra non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve:
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risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite;
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essere assoggettato ad i.v.a.
L’obbligo non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.
Sanzioni:
La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi dei suddetti obblighi.