Canone tv - le regole valide per il 2017

Lettere Informative

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Canone tv - le regole valide per il 2017

A pochi giorni alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione di non detenzione degli apparecchi televisivi, riteniamo utile fornire la presente scheda   

Soggetti obbligati

Coloro che detengono un apparecchio televisivo

A tal fine, è stata prevista la presunzione nel caso in cui esista un’

L’utenza per la fornitura di energia elettrica “residenziale”, comporta la presunzione, nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, di detenzione di un apparecchio televisivo.

Soggetti esonerati dal pagamento

I soggetti che non possiedono apparecchi televisivi devono, entro il 31 gennaio 2017, presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione ha validità annuale. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).
Cittadini ultrasettantacinquenni con reddito proprio e del coniuge posseduto in ciascuno degli anni d’imposta antecedenti a quello per il quale viene richiesta l’esenzione o il rimborso non è complessivamente superiore a 6.713,98 euro
Modalità di pagamento Addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica, suddiviso in dieci rate mensili.
Importo dovuto annuo di 90 euro.  Infine, la circolare esamina una serie di casi particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando per ciascuno di essi le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al 1° gennaio 2017 è titolare di un’utenza residente e che in corso d’anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo residente).
Nuove utenze Nel caso di attivazione di un’utenza nel corso dell’anno il pagamento dovrà essere effettuato in un numero di rate variabile determinato in base al mese di attivazione.
Casi particolari

Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nel luogo adibito a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica).

Quindi, in caso di possesso di due o più contratti di fornitura “clienti residenti”, l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura attivata più di recente.

Invece nel caso di più utenze (“clienti residenti” e “altri clienti domestici”), l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura “clienti residenti”  (1)

Note Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate.

Ved. : circolare n. 45/E del 30.12.2016

 (1) La circolare precisa che le utenze sono così individuate:

-          “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;

-          “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2, comma 1, regolamento).

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