Per l’anno in corso la “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” potrà essere presentata dal 1° al 30 settembre. (1)
Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, limitatamente al 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. (1)
Pertanto, limitatamente all’anno 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione. (1)
Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Tra il 1° al 31 gennaio 2021, dovrà essere presentata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva” attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e, per l’anno 2020, di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017.
Per poter usufruire del credito di imposta si dovrà:
- attendere il quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari con % del credito spettante;
- utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo, “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decretolegge 24 aprile 2017, n. 50”.
Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri. L’importo del credito d’imposta ricalcolato sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel marzo 2020.
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(1) a regime:
- il termine ordinario di presentazione va dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
- per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente e il credito d’imposta è pari al 75% è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, articolo 57-bis del dl n.50/2017), con un limite massimo di tetto di spesa di € 85 milioni di euro.