Nell’ambito della Finanziaria 2018 il Legislatore ha previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “bonus librerie”.
| Termine di presentazione | Dalle ore 12.00 del 24.9 alle ore 12.00 del 23.10.2020 |
| Modalità di presentazione |
Esclusivamente in via telematica tramite lo specifico portale messo a disposizione dallo stesso MIBACT: |
| Beneficiari |
Esercenti attività commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale, risultante dal Registro delle Imprese: - 47.61 - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati; - 47.79.1” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano. |
| Requisiti |
Aver conseguito, nell’esercizio precedente alla presentazione della richiesta per l’accesso al credito d’imposta, almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati. |
| Credito spettante | Il credito d’imposta viene riconosciuto in base alla
seguenti percentuali in base al fatturato:
sui seguenti costi.
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Importo massimo credito spettante |
- € 20.000 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali e dagli stessi direttamente gestite - € 10.000 annui per gli esercenti. |
| Modalità di utilizzo | Dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e Istituti Culturali ha comunicato l’importo spettante, esclusivamente in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo “6894” (nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata presentata la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta); |
| Adempimenti successivi | Il credito di imposta deve essere indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato |
| Tassazione | Non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. |
| Note |
Il contributo concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”. |