Il ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha da poco comunicato che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale del 28 marzo 2020 che stabilisce le modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dall’art. 44 del Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
Il decreto prevede l’erogazione di un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, ai seguenti professionisti iscritti alle casse di previdenza private la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
- ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato la loro attività tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020 o ridotto di almeno il 33% il loro reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità devono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi (1), a partire da oggi 1° aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020, ai propri enti di previdenza.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:
- ammortizzatori sociali ai sensi degli art. 19, 20, 21 e 22 del decreto Cura Italia;
- indennità 600€ INPS ai sensi degli art. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del del decreto Cura Italia;
- reddito di cittadinanza.
(1) nella bozza iniziale del provvedimento era prevista, quale condizione per poter usufruire dell'indennità, la regolarità contributiva per l'anno 2019.