Al via la ROTTAMAZIONE QUATER

Lettere Informative

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L'articolo 1 (commi 231-252) della Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di richiedere la Definizione agevolata "Rottamazione quater" dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.

Ambito di applicazione Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il 30.06.2022 compreso quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31.01.2023, provvede a::
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo a Agenzia delle entrate-Riscossione;;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
I carichi sono definibili anche se:
- risultano contenziosi pendenti, (previo contestuale impegno alla rinuncia degli stessi);
- risultano pendenti procedure di sovraindebitamento instaurate ai sensi del capo II, Sez. prima, legge n. 3/2012, o della Parte prima, Titolo IV, capo II, sez. seconda e terza, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e le tempistiche previste nel decreto di omologa;
- risultano pendenti procedure concorsuali nonché tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa di cui al R.D. 267/42 e al D.Lgs. 14/2019, con applicazione della disciplina dei crediti prededucibili.
Debiti esclusi dalla rottamazione a)  i carichi affidati all’Agente della Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
b) i carichi relativi a:
recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’I.v.a. riscossa all’importazione;
c) le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
d) i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
Modalità di adesione

Presentazione domanda esclusivamente in via telematica tramite il sito internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Termine per presentare domanda 30 aprile 2023
A seguito della presentazione della domanda:
- non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;.
Rateizzazioni in corso La trasmissione della domanda di adesione sospende, sino al 31.07.2023, i pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni.
Esito richiesta di adesione

Entro il 30.06.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione invierà al contribuente una delle seguenti comunicazioni:
- accoglimento della domanda, contenente: l'ammontare complessivo delle somme dovute; la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego precisando le motivazioni per le quali la richiesta non è stata accolta; in tal caso potrà essere ripreso il pagamento delle rate di precedenti piani di rateizzazione.

Importo dovuto L’importo dovuto a titolo di capitale, di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece dovute le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
In caso di debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono dovute le somme a titolo di:
- interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”);
- aggio.
In caso di pagamento rateizzato sono inoltre dovuti interessi (ved. modalità di pagamento).
Modalità di pagamento

Entro il 31.07.2023 dovrà essere versato l'intero importo dovuto ovvero, in caso di richiesta di rateizzazione, la prima di 18 rate trimestrali consecutive; le scadenze sono quindi fissate nei giorni: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece saranno di pari importo.
In caso di  pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Decadenza dal beneficio  In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle di dilazione il pagamento (i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute).

   

 

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