L'articolo 1 (commi 231-252) della Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di richiedere la Definizione agevolata "Rottamazione quater" dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.
| Ambito di applicazione | Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il 30.06.2022 compreso quelli: - contenuti in cartelle non ancora notificate; - interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; - già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31.01.2023, provvede a:: - adottare uno specifico provvedimento; - trasmetterlo a Agenzia delle entrate-Riscossione;; - pubblicarlo sul proprio sito internet. I carichi sono definibili anche se: - risultano contenziosi pendenti, (previo contestuale impegno alla rinuncia degli stessi); - risultano pendenti procedure di sovraindebitamento instaurate ai sensi del capo II, Sez. prima, legge n. 3/2012, o della Parte prima, Titolo IV, capo II, sez. seconda e terza, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e le tempistiche previste nel decreto di omologa; - risultano pendenti procedure concorsuali nonché tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa di cui al R.D. 267/42 e al D.Lgs. 14/2019, con applicazione della disciplina dei crediti prededucibili. |
| Debiti esclusi dalla rottamazione | a) i carichi affidati all’Agente della Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; b) i carichi relativi a: - recupero degli aiuti di Stato; - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’I.v.a. riscossa all’importazione; c) le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA); d) i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. |
| Modalità di adesione |
Presentazione domanda esclusivamente in via telematica tramite il sito internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it |
| Termine per presentare domanda | 30 aprile 2023 A seguito della presentazione della domanda: - non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive; - non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; - resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;. |
| Rateizzazioni in corso | La trasmissione della domanda di adesione sospende, sino al 31.07.2023, i pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni. |
| Esito richiesta di adesione |
Entro il 30.06.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione invierà al contribuente una delle seguenti comunicazioni: |
| Importo dovuto | L’importo dovuto a titolo di capitale, di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece dovute le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. In caso di debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono dovute le somme a titolo di: - interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”); - aggio. In caso di pagamento rateizzato sono inoltre dovuti interessi (ved. modalità di pagamento). |
| Modalità di pagamento |
Entro il 31.07.2023 dovrà essere versato l'intero importo dovuto ovvero, in caso di richiesta di rateizzazione, la prima di 18 rate trimestrali consecutive; le scadenze sono quindi fissate nei giorni: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. |
| Decadenza dal beneficio | In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle di dilazione il pagamento (i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute). |