Il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dal Decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021).
Pertanto riprendono da oggi, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione:
- le attività di notifica delle cartelle di pagamento;
- le azioni coattive.
Atti già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (*)
Si dovrà procedere all'immediato pagamento delle somme dovute o, in alternativa, richiedere la rateizzazione.
Atti in scadenza dopo l’8 marzo 2020 (*)
Entro il 30 settembre 2021 si dovrà procedere al pagamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento scaduti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Piani di rateizzazione
Entro il 30 settembre 2021 si dovrà procedere al pagamentodelle delle rate scadute nel periododall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 mentre le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021 dovranno essere pagate alla scadenza naturale.
Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il DL n. 137/2020 ha stabilito che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.
Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, dovrà essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.
Definizione agevolata
Per mantenere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, nonché delle successive rate originariamente in scadenza nel primo semestre 2020 (queste ultime nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal DL n. 73/2021), dovranno effettuare il versamento di quanto ancora dovuto nel rispetto dei seguenti termini:
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 settembre 2021);
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 ottobre 2021);
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 novembre 2021).
Entro il 30 novembre 2021, invece, dovranno essere corrisposte tutte le rate del piano dei pagamenti della definizione agevolata in scadenza nell’anno 2021(sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021).
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione