L’IMU deve essere versata in un'unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate con scadenza il 16 Giugno (acconto) e il 16 Dicembre (saldo).
Ad oggi non sono previste proroghe relative alla scadenza dell’acconto IMU per via dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus Covid-19.
Nel caso in cui il Comune ove l’immobile è ubicato non abbia deliberato le aliquote IMU entro la data di versamento dell’acconto dell’anno di riferimento si procede al calcolo dell’acconto con il metodo storico cioè sulla base del 50% del tributo relativo all’anno precedente.
Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 sia per IMU che per TASI. (*)
Il decreto Rilancio ha abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività, per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (es. agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).
(*) La Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2020 ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) accorpandola all’IMU (Imposta Municipale Unica) con l’intento di rendere più agevole il calcolo e il versamento di questa tipologia di tributi locali.
Ai fini del calcolo della nuova IMU è stato stabilito che le aliquote da prendere in considerazione siano uguali alla somma delle aliquote utilizzate lo scorso anno per IMU e TASI.
L'aliquota base IMU 2020 per le abitazioni principali di lusso è pari al 5,00 ‰ e resta salva la facoltà per il Comune di poterla aumentare fino al 6,00 ‰ o addirittura ridurla fino all'azzeramento.
L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,60 ‰ (7,60 ‰ IMU 2019 + 1,00 ‰ TASI 2019), che il Comune può elevare fino al 11,40 ‰, oppure ridurre fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove l’aliquota minima è il 7,60 ‰).
Viene confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7).
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che dal 2020 non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
L'IMU è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile e si considera per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto.
In caso di compravendita, il giorno di trasferimento del possesso è imputato all'acquirente; e in caso di parità di giorni di possesso con il venditore, all'acquirente è attribuito l'intero mese dell'acquisto.