Così come previsto dalla legge di stabilità 2020, dal 01.07.2020 i pagamenti in contanti saranno consentiti sino all’importo di € 1.999.99 mentre dal 01.01.2022 il limite verrà ulteriormente ridotto a € 999.99.
I trasferimenti di denaro eccedenti i predetti importi dovranno essere effettuati esclusivamente tramite gli intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso solo nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Non è comunque previsto alcun limite ai prelievi in contanti presso le banche e gli uffici postali mentre resta di € 1.000,00 l’importo a partire dal quale assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.
Ved.
- precedenti limiti
- sanzioni